Ordinanza n. 310/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto cat. A12 n. 16/2026/Imm. del 23.03.2026, notificato a mani del destinatario il 23.03.2026, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo, in persona della dott.ssa Minucci, ha respinto l’istanza di conferimento della conversione del permesso di soggiorno avanzata dal signor Berisha, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno adottato dal Questore della Provincia di Cuneo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono due principali censure: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 per la conversione del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di elementi sufficienti di fondatezza. Ha considerato superflua la comunicazione del preavviso di rigetto quando il diniego di conversione abbia natura vincolata, qualificando l'omissione, in tale ipotesi, come vizio non invalidante. Ha inoltre ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 non determini, per il solo fatto del superamento del termine, l'illegittimità del provvedimento finale. La domanda cautelare è stata quindi respinta e il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso di rigetto può risultare superflua, e la sua omissione non invalida l'atto, quando il provvedimento di diniego abbia natura vincolata.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
termine di sessanta giorni previsto ... per la conversione del titolo di soggiorno
Il superamento del termine di sessanta giorni non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale di diniego.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo di diniego ha natura vincolata, l'omissione del preavviso di rigetto può essere considerata non invalidante, poiché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto finale dell'atto.
- La violazione del termine previsto per la conclusione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno non comporta, per il solo superamento del termine, l'illegittimità del provvedimento finale.
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