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Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento – del decreto prefettizio prot. -OMISSIS-, di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta; – delle note prot. -OMISSIS-, della Questura di Palermo;

Giustizia amministrativa202400569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, nonché note della Questura di Palermo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 16 aprile 2024, con cui erano state revocate la nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi a tassa ridotta, nonché le connesse note della Questura di Palermo. Dopo la costituzione delle amministrazioni resistenti e il rigetto della domanda cautelare, non appellato, il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, corredata da una dichiarazione personale del ricorrente, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. La rinuncia non è stata notificata alla controparte costituita né accettata da quest’ultima.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha escluso che la dichiarazione depositata integrasse una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alla parte costituita né da questa accettata; di conseguenza, non ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Tuttavia, la dichiarazione esprimeva in modo univoco la volontà del ricorrente di non coltivare ulteriormente il ricorso, volontà confermata dalla dichiarazione personale prodotta, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è rituale solo se effettuata secondo le forme previste dalla norma; nel caso concreto la mancata notificazione alla controparte costituita e la mancata accettazione hanno impedito di configurare una rinuncia processuale idonea a determinare l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenuta carenza di interesse, viene meno l’utilità concreta della decisione; la volontà univoca di non coltivare il giudizio, confermata personalmente dalla parte, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale carenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alla controparte costituita e non accettata da questa non integra una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e non determina l’estinzione del giudizio.
  • Anche quando la rinuncia non produce l’estinzione del processo, una dichiarazione univoca della parte, confermata personalmente, di non voler più coltivare il ricorso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla volontà del ricorrente di non proseguire il giudizio giustifica, in ragione della natura sopravvenuta della causa di improcedibilità, la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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