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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31358/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, rilevando che l'atto di rinuncia era stato depositato nel giudizio di cassazione e che la definizione conciliativa della controversia rendeva superflua la prosecuzione del giudizio. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall'azione di alcuni lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro per il riconoscimento dell'inquadramento nel terzo livello del CCNL Trasporto Aereo - sezione Handlers, con decorrenza dal 36° mese successivo all'assunzione per i lavoratori a tempo pieno e dal 54° mese per i lavoratori a tempo parziale. La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto tale domanda nei termini indicati e aveva regolato le spese di lite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre i lavoratori hanno resistito con controricorso. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito la controversia tramite conciliazioni in sede sindacale, con adesione dei lavoratori e compensazione delle spese in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso depositata nel giudizio di cassazione comporta l'estinzione del processo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo come parametro del contributo unificato aggiuntivo, non dovuto in concreto secondo la Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente depositata determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Quando la controversia è definita tra le parti in sede conciliativa e il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio di legittimità si chiude senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte può dare atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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