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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, poiché l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'integrale pagamento delle somme dovute nell'ambito della domanda di definizione. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2001, un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, determinando maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa. Il contribuente contestava che la sola incongruenza rispetto agli studi di settore potesse fondare l'accertamento e sosteneva di svolgere prevalentemente lavori per enti pubblici, circostanza che avrebbe escluso margini significativi di evasione o sottofatturazione. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza regionale e la mancata valutazione della concreta realtà aziendale. La CTR aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio, anche perché nello studio di settore non erano stati indicati appalti pubblici, spese per gare, dettagli sul personale e specifiche dei beni strumentali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Disposizioni relative agli studi di settore e al loro utilizzo nell'attività di accertamento tributario. Nel ricorso il contribuente sosteneva che gli studi di settore non fossero sufficienti, da soli, a fondare una presunzione semplice senza ulteriori elementi di riscontro.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata quale base dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa. La controversia riguardava la necessità di collegare il risultato degli studi di settore a elementi concreti riferiti alla specifica attività del contribuente.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Disposizioni invocate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

  • Norme sulla definizione agevolata e sull'estinzione del giudizio

    Il pagamento integrale delle somme dovute in base alla domanda di definizione ha determinato l'estinzione del giudizio, senza una decisione della Cassazione sui motivi di ricorso.

Massime di principio

  • L'applicazione degli studi di settore può costituire un elemento rilevante per l'accertamento, ma, in linea generale, la pretesa deve essere collegata alla concreta situazione dell'impresa e il contribuente deve poter fornire giustificazioni specifiche dell'incongruenza.
  • Chi contesta un accertamento fondato sugli studi di settore deve documentare in modo puntuale le peculiarità dell'attività, ad esempio clienti pubblici, modalità di affidamento degli appalti, margini contrattuali, personale impiegato, beni strumentali e costi sostenuti.
  • Le mere affermazioni difensive non adeguatamente rappresentate nella documentazione fiscale o non supportate da prove possono non essere sufficienti a superare la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria.
  • La sentenza non stabilisce definitivamente se, nel caso concreto, gli studi di settore fossero sufficienti da soli a fondare l'accertamento, perché il ricorso è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione e pagamento.
  • Quando il contribuente aderisce a una definizione pagando integralmente quanto dovuto, il processo si estingue normalmente senza una pronuncia di merito sulle questioni giuridiche contestate; le spese restano, salvo diversa disposizione, a carico di chi le ha anticipate.

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