Sentenza del 28/10/2020 n. 23664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce da un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973: l'Ufficio aveva escluso un credito IRAP (rimborso 2007) che la contribuente aveva inserito in compensazione nel quadro RX15 del modello Unico 2008. Dopo il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso e l'espunzione del credito, l'Agenzia ha iscritto a ruolo l'importo e notificato la cartella esattoriale. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo la cartella carente di motivazione/dati identificativi essenziali; l'Agenzia ha impugnato per cassazione sostenendo che, trattandosi di liquidazione basata sulla dichiarazione del contribuente, l'onere di motivazione era assolto con il richiamo alla dichiarazione stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sufficienza della motivazione della cartella. La Corte ha osservato che, nella fattispecie di liquidazione automatizzata fondata sui dati forniti dal contribuente, quest'ultimo era già a conoscenza dei presupposti e delle ragioni della pretesa (avendo inserito il credito in compensazione e contestato già il merito), pertanto il richiamo alla dichiarazione soddisfa l'onere motivazionale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è rinviata alla CTR di Brescia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis
Regola il controllo automatizzato basato sulla dichiarazione del contribuente; la cartella derivante da tale procedimento può fare riferimento alla dichiarazione stessa per spiegare le ragioni dell'iscrizione a ruolo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25
Disciplina i requisiti della cartella/esattoriale; secondo la Corte l'onere di motivazione richiesto dall'art. 25 può ritenersi assolto quando la cartella si riferisce e richiama la dichiarazione del contribuente in caso di liquidazione basata su dati dichiarati.
Legge n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5
Citata dalla contribuente per dedurre nullità della cartella per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto però che, alla luce della conoscenza del contribuente dei fatti e della causale della pretesa, la presunta violazione non sussistesse.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 14236/2017; ord. n. 8508/2019)
Principio consolidato secondo cui, nelle ipotesi di mera liquidazione dell'imposta basata sui dati forniti dal contribuenti, l'Ufficio può assolvere l'onere motivazionale richiamando la dichiarazione; il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Massime di principio
- Nelle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, l'Ufficio può ritenersi assolto dall'onere motivazionale se la cartella richiama espressamente la dichiarazione del contribuente dalla quale emergono i dati oggetto di rettifica.
- Il contribuente che abbia inserito un credito in compensazione nella propria dichiarazione e abbia già contestato nel merito tale credito difficilmente potrà ottenere l'annullamento della cartella per mera carenza di motivazione, salvo che manchino elementi identificativi essenziali tali da impedirne la comprensione.
- Per contestare con successo la cartella per difetto di motivazione è necessario dimostrare che l'atto non consente al contribuente di comprendere la natura e la misura della pretesa fiscale, ossia una reale impossibilità di esercitare il diritto di difesa, non la sola genericità della esposizione.
- Il ricorso per cassazione dell'Amministrazione può essere efficace quando la CTR ritiene non assolto l'onere motivazionale nonostante il richiamo alla dichiarazione del contribuente; la Corte di Cassazione applica la sua giurisprudenza consolidata in materia di liquidazioni basate su dati dichiarati.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare con precisione perché la dichiarazione richiamata non fornisca informazioni sufficienti (ad es. mancanza di riferimenti, importi, periodi, o altri dati essenziali) per rendere efficace la motivazione della cartella, oppure avviare preventivamente i profili di difesa sul merito prima dell'iscrizione a ruolo.
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