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Ordinanza

Ordinanza n. 4249/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto n. 0114278 recante la data del 27 aprile 2026, con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, la certificazione provvisoria attestante la frequenza ed il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell’ambito del Programma post accademico di formazione e sviluppo professionale continuo: Insegnante di sostegno per l’inserimento e inclusione delle persone con bisogni speciali, rilasciata, in data 3 giugno 2024 con prot. 461P, da “Universitatea Petre Andrei din Iasi” Romania, non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di primo grado (codice meccanografico ADMM – “(All.1); - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202604951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di una certificazione provvisoria relativa a un percorso formativo conseguito presso un’università rumena, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale con cui l’Amministrazione ha ritenuto non riconoscibile come titolo accademico di specializzazione valido in Italia la certificazione provvisoria attestante la frequenza e il superamento di un esame di certificazione delle competenze professionali nell’ambito di un programma post-accademico di formazione e sviluppo professionale continuo per insegnanti di sostegno, rilasciata da un’università rumena. La domanda cautelare è stata fondata, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sulla mancata adeguata valutazione della documentazione completa relativa al percorso formativo svolto all’estero, dell’esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore e sulla non corretta considerazione dell’assenza di natura abilitante del titolo. È stata inoltre contestata la motivazione relativa alle divergenze tra i programmi formativi italiano e rumeno, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori. La ricorrente aveva svolto un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, scaduto il 30 giugno 2026, e aveva interesse a partecipare alla procedura per la scelta di 150 sedi per l’anno scolastico 2026/2027.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare, sospendendo il diniego ministeriale anche ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura di scelta delle 150 sedi. In sede di sommario esame cautelare, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non sembrava avere valutato adeguatamente la documentazione completa del percorso formativo estero e l’esperienza professionale dell’interessata. Ha inoltre ritenuto già superate dall’Adunanza plenaria le argomentazioni fondate sull’assenza di natura abilitante del titolo; ha richiesto una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, considerato il possibile pregiudizio agli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori; e ha evidenziato che le differenze formative possono essere compensate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche in relazione alla scadenza, coincidente con la data dell’ordinanza, del termine per la scelta delle 150 sedi. L’udienza pubblica di merito è stata confermata per il 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sussistendo i presupposti cautelari, consente la sospensione del provvedimento impugnato quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto ha fondato la sospensione del diniego anche ai fini della partecipazione alla procedura di scelta delle sedi.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale parametro europeo per il riconoscimento dei titoli professionali; le divergenze formative devono essere valutate con motivazione rigorosa e possono essere superate mediante misure compensative adeguate.

  • art. 45 TFUE

    Richiamato in relazione agli obiettivi europei di libera circolazione dei lavoratori, che impongono particolare rigore nella valutazione del diniego di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato insieme all’art. 45 TFUE quale parametro europeo connesso al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libertà di stabilimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa al percorso formativo e l’esperienza professionale maturata dall’interessato; una valutazione incompleta può giustificare la sospensione cautelare del diniego.
  • L’assenza di natura formalmente abilitante del titolo estero non è, di per sé, sufficiente a escluderne il riconoscimento quando la questione sia stata risolta dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria e debbano essere valutati il contenuto effettivo della formazione e l’esperienza professionale.
  • Il diniego fondato sulle divergenze tra i programmi formativi dello Stato d’origine e dello Stato ospitante deve indicare in modo rigoroso le differenze rilevanti e spiegare perché esse impediscano il riconoscimento, tenendo conto della disciplina europea sulla libera circolazione dei lavoratori e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
  • Le differenze tra i percorsi formativi dei diversi ordinamenti possono essere fronteggiate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative; il diniego non può quindi prescindere dalla valutazione della possibilità di ricorrere a tali misure.
  • In sede cautelare, il rischio di perdere la concreta possibilità di partecipare a una procedura amministrativa con scadenza imminente può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del provvedimento di diniego, anche ai fini della partecipazione alla procedura stessa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoria

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