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Sentenza

Sentenza n. 8650/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. 15110-P del 25 marzo 2025, trasmesso a Iliad dal Comune di Roma con nota prot. 69814 del 31 marzo 2025; del preavviso di diniego della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. 9137-P del 17 febbraio 2025, trasmesso a Iliad dal Comune di Roma con nota prot. 36237 del 19 febbraio 2025; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202506797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di diniego e successivo parere negativo della Soprintendenza sull'installazione di un impianto di radiocomunicazione su un edificio sottoposto a vincolo monumentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il preavviso di diniego e il successivo parere negativo della Soprintendenza, adottati nell'ambito del procedimento autorizzatorio per l'installazione di una stazione radio base su una porzione della copertura di un edificio sottoposto a vincolo monumentale. Con il primo motivo ha dedotto la tardività degli atti, in violazione degli artt. 14, 14-bis, 17-bis e 20 l. 241/1990 e dell'art. 44 d.lgs. 259/2003, sostenendo che il termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento e per l'espressione del dissenso delle amministrazioni competenti fosse decorso, con conseguente formazione del silenzio-assenso e obbligo del Comune di chiudere positivamente la conferenza di servizi. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e incompetenza. Con il secondo motivo ha contestato il difetto di motivazione e di istruttoria del diniego, ritenendo generiche e apodittiche le ragioni del pregiudizio arrecato all'edificio. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata valutazione della nuova soluzione progettuale e delle misure di mitigazione proposte, nonché la mancata indicazione di soluzioni alternative idonee a superare le criticità paesaggistiche. Il TAR ha esaminato e accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto decisivo il primo motivo, interpretando l'art. 44 d.lgs. 259/2003 nel senso che il procedimento per l'autorizzazione degli impianti di radiocomunicazione è caratterizzato da particolare celerità e da termini stringenti. In particolare, l'istanza si intende accolta decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, quando non sia intervenuto un diniego, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli sulle emissioni elettromagnetiche oppure un dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali. Nel caso concreto, l'istanza era stata presentata il 15 marzo 2024, la conferenza di servizi era stata convocata il 20 maggio 2024, mentre il preavviso di diniego era stato emesso il 19 febbraio 2025 e il diniego definitivo il 31 marzo 2025. Anche considerando la sospensione connessa all'iter del parere ARPA, conclusosi il 13 agosto 2024, il parere della Soprintendenza era intervenuto ben oltre il termine utile per impedire la formazione del silenzio-assenso. Pertanto, la Soprintendenza aveva esercitato il potere in difetto dei presupposti temporali di legge e il relativo atto è stato annullato. I motivi relativi al contenuto, alla motivazione, all'istruttoria e alle misure di mitigazione sono stati dichiarati assorbiti, poiché riguardavano un parere adottato quando il potere non era più esercitabile. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo ... e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.”

    La procedura autorizzatoria per gli impianti di radiocomunicazione è celere e soggetta a termini perentori; il silenzio-assenso si forma decorso il termine di sessanta giorni, salvo gli atti ostativi previsti dalla norma, compreso il dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o dei beni culturali.

  • art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003

    “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”

    L'eventuale sospensione del termine per integrazione documentale opera nei limiti previsti dalla disposizione e non impedisce la formazione del silenzio-assenso quando, anche tenendo conto della sospensione, il parere negativo sia tardivo.

  • art. 44, comma 6-bis, d.lgs. 259/2003

    “L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo...”

    Il silenzio-assenso costituisce titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto, salvo il tempestivo intervento degli atti ostativi individuati dalla legge.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. 259/2003

    “Il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi...”

    La convocazione della conferenza di servizi rientra negli adempimenti tempestivi imposti dalla procedura speciale per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La conferenza di servizi è stata convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, ma il parere della Soprintendenza è stato comunque ritenuto tardivo rispetto ai termini speciali dell'art. 44 d.lgs. 259/2003.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La disposizione costituiva la base per la richiesta del nulla osta della Soprintendenza relativo all'intervento su edificio sottoposto a vincolo monumentale; essa non consentiva tuttavia l'espressione di un parere negativo oltre il termine utile a impedire il silenzio-assenso previsto dall'art. 44 d.lgs. 259/2003.

  • art. 14 l. 36/2001

    Il riferimento individua l'organismo competente ai controlli relativi alle emissioni elettromagnetiche, il cui eventuale parere negativo tempestivo può impedire la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 259/2003.

  • art. 2, comma 9-ter, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dall'art. 44 d.lgs. 259/2003 per i casi di dissenso qualificato in cui non sia stata adottata nei termini la determinazione decisoria finale.

Massime di principio

  • Il procedimento per l'autorizzazione all'installazione di impianti di radiocomunicazione è speciale, celere e scandito da termini perentori; decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 44 d.lgs. 259/2003, l'istanza si intende accolta salvo che, entro tale termine, sia intervenuto uno degli atti ostativi espressamente previsti dalla legge.
  • Il dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali impedisce la formazione del silenzio-assenso soltanto se espresso tempestivamente e congruamente motivato; un parere negativo tardivo non può impedire il perfezionamento del titolo tacito.
  • Una volta formatosi il silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione per un impianto di radiocomunicazione, l'amministrazione non può rimuoverlo mediante un successivo diniego o mediante prescrizioni, ma deve eventualmente esercitare il potere di autotutela in presenza dei relativi presupposti formali e sostanziali.
  • Il parere negativo adottato dopo la formazione del silenzio-assenso è viziato per difetto dei presupposti legali di esercizio del potere e deve essere annullato, mentre le censure relative al contenuto del parere possono essere assorbite perché riferite a un atto adottato tardivamente e quindi in assenza del potere esercitabile in concreto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincolo culturaleConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

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