Corte di giustizia, Sentenza C-144/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021. — AS „LatRailNet” e „Latvijas dzelzceļš” VAS contro Valsts dzelzceļa administrācija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 32 e 56 – Imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria – Indipendenza del gestore dell’infrastruttura – Funzioni dell’organismo di regolamentazione – Nozione di “competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario” – Diritto esclusivo su un segmento ferroviario – Operatore di servizio pubblico. — Causa C-144/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta gli articoli 56 e 32 della direttiva 2012/34 in materia di canoni ferroviari. Conferma che l’organismo di regolamentazione può agire d’ufficio e imporre modifiche al sistema di imposizione dei canoni anche in assenza di discriminazioni, ma solo per rimediare a incompatibilità con la direttiva e senza sostituirsi al gestore nelle valutazioni di opportunità. Inoltre, chiarisce che la nozione di competitività ottimale dei segmenti di mercato rileva anche nei segmenti in esclusiva, dove non esiste concorrenza tra operatori.
Imposizione dei canoni ferroviari: poteri d’ufficio dell’organismo di regolamentazione e applicabilità del criterio di "competitività ottimale" anche ai segmenti in regime di esclusiva
La questione giuridica
Se l’articolo 56 della direttiva 2012/34 attribuisca all’organismo di regolamentazione il potere di intervenire d’ufficio sul sistema di imposizione dei canoni ferroviari anche in assenza di discriminazioni; se tale organismo possa imporre condizioni di merito al contenuto delle modifiche richieste, purché volte a rimuovere incompatibilità con la direttiva; e se l’articolo 32, paragrafo 1, della medesima direttiva, relativo alla competitività ottimale dei segmenti di mercato, si applichi anche ai segmenti senza concorrenza, inclusi quelli affidati in esclusiva a un operatore di servizio pubblico ai sensi del regolamento n. 1370/2007.
Principio di diritto
L’organismo di regolamentazione ferroviaria può intervenire d’ufficio e ordinare modifiche al sistema di canoni non solo per eliminare discriminazioni, ma più in generale per assicurare la conformità alla direttiva 2012/34; tuttavia può imporre solo correzioni giustificate da una violazione di tale direttiva e non scelte di mera opportunità che comprimano il margine di flessibilità del gestore dell’infrastruttura. Inoltre, il criterio della "competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario" di cui all’articolo 32, paragrafo 1, si applica anche ai segmenti privi di concorrenza, compresi quelli gestiti in esclusiva da un operatore di servizio pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/34/UE
- Articolo 4 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 7 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 29 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 31 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 32 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 56 direttiva 2012/34/UE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 2 regolamento (CE) n. 1370/2007
Imposizione dei canoni ferroviari e poteri dell’organismo di regolamentazione
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dall’administratīvā rajona tiesa (Lettonia), riguarda l’interpretazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico, con particolare riferimento al sistema di imposizione dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura e ai poteri dell’organismo di regolamentazione.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva AS «LatRailNet» e VAS «Latvijas dzelzceļš» all’Amministrazione nazionale delle ferrovie lettone. LatRailNet, soggetto incaricato delle funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura, aveva approvato il sistema di imposizione dei canoni per il segmento dei servizi passeggeri svolti in forza di contratto di servizio pubblico, applicando il massimo coefficiente di maggiorazione. L’autorità di regolazione aveva poi imposto modifiche a tale sistema, ritenendo che le maggiorazioni dovessero essere valutate anche in termini di competitività e redditività del segmento interessato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 della direttiva 2012/34/UE, sull’indipendenza del gestore dell’infrastruttura;
- l’articolo 7, sulle funzioni essenziali e sulla loro indipendenza;
- l’articolo 29, sulla fissazione, calcolo e riscossione dei canoni;
- l’articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, sulle misure di attuazione e sulla competitività complessiva del settore ferroviario;
- l’articolo 32, paragrafo 1, sulle deroghe ai principi di imposizione dei diritti e sulla competitività ottimale dei segmenti di mercato;
- l’articolo 56, in particolare i paragrafi 2, 6 e 9, sulle funzioni dell’organismo di regolamentazione;
- l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, con le definizioni di obbligo di servizio pubblico e diritto di esclusiva.
Prima questione: intervento d’ufficio dell’organismo di regolamentazione
La Corte riformula la prima questione nel senso di verificare se l’articolo 56 della direttiva 2012/34 consenta all’organismo di regolamentazione di adottare d’ufficio una decisione che imponga modifiche al sistema di canoni anche quando non vi sia discriminazione.
La risposta è affermativa. La Corte osserva che l’articolo 56, paragrafo 6, attribuisce all’organismo il compito di garantire che i canoni siano conformi al capo IV, sezione 2, della direttiva e non siano discriminatori; tale controllo, però, non si limita al solo profilo della discriminazione. Inoltre, l’articolo 56, paragrafo 9, consente all’organismo di adottare d’ufficio misure adeguate per correggere discriminazioni, distorsioni di mercato e altri sviluppi indesiderabili, con riferimento anche al sistema di imposizione dei canoni. Ne deriva che il controllo può essere esercitato anche senza reclamo e anche per violazioni diverse dalla discriminazione.
Seconda questione: limiti alle condizioni imposte dall’organismo di regolamentazione
La Corte distingue tra il potere di imporre modifiche e il contenuto di tali modifiche. L’organismo di regolamentazione può indicare le correzioni necessarie a eliminare incompatibilità con la direttiva 2012/34, ma non può imporre scelte di opportunità che sostituiscano la propria valutazione a quella del gestore dell’infrastruttura.
La decisione regolatoria deve quindi essere giustificata da una violazione della direttiva e limitarsi a rimuovere l’incompatibilità riscontrata. In questo quadro, la Corte richiama la giurisprudenza sulla necessità che il gestore conservi un margine di flessibilità nella determinazione dei canoni, in coerenza con la sua indipendenza gestionale. Quanto alla parte specifica della questione relativa all’esclusione di certe spese coperte da bilanci pubblici, la Corte non entra nel merito, rilevando che il fascicolo non contiene elementi sufficienti e che si tratta in sostanza di applicare i principi enunciati al caso concreto.
Terza questione: nozione di competitività ottimale dei segmenti di mercato
La Corte afferma che l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 si applica anche ai segmenti di mercato nei quali non esiste concorrenza tra operatori ferroviari. La nozione di "competitività" utilizzata dalla direttiva non coincide con quella di concorrenza tra imprese, ma riguarda la competitività del settore ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto.
Per questo motivo, il criterio della competitività ottimale deve essere considerato anche quando il segmento è affidato a un operatore di servizio pubblico che dispone di un diritto esclusivo ai sensi del regolamento n. 1370/2007. La Corte sottolinea anche che lo stesso articolo 32 richiama espressamente i servizi passeggeri svolti nel quadro di un contratto di servizio pubblico, coerentemente con il considerando 19 della direttiva, che ammette diritti esclusivi per alcuni servizi.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 56 della direttiva 2012/34 autorizza l’organismo di regolamentazione a imporre d’ufficio modifiche al sistema di canoni anche senza discriminazione;
- le condizioni imposte devono limitarsi a correggere violazioni della direttiva e non possono tradursi in valutazioni di opportunità che riducano il margine di flessibilità del gestore;
- l’articolo 32, paragrafo 1, si applica anche ai segmenti di mercato privi di concorrenza, compresi quelli in regime di diritto esclusivo nell’ambito di un contratto di servizio pubblico.
Principi operativi per il professionista
La sentenza è rilevante perché conferma un potere regolatorio ampio, ma non illimitato: l’autorità nazionale può intervenire sul sistema tariffario ferroviario d’ufficio, purché resti nell’alveo della conformità alla direttiva. Al contempo, la Corte chiarisce che il riferimento alla competitività nei canoni ferroviari non presuppone la presenza di concorrenza tra operatori, e quindi si applica anche ai servizi affidati in esclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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