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Sentenza

Sentenza n. 1002/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e al relativo contributo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 2232/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle, anche retroattivamente, la Carta elettronica del docente, accreditando l’importo nominale di 500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 gennaio 2025, ma l’Amministrazione non aveva né corrisposto il beneficio né messo a disposizione la Carta. È stata dedotta la violazione degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha specificamente contestato né il passaggio in giudicato né l’inadempimento. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto dei termini processuali propri del rito dell’ottemperanza e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione, per la sorte capitale oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal giudicato del Tribunale di Taranto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti già effettuati. Ha ritenuto provati, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il passaggio in giudicato e l’inadempimento, poiché non specificamente contestati dall’Amministrazione. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è finalizzato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse; esso è autonomo rispetto all’esecuzione civile e l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso

    Il TAR ne ha verificato il rispetto nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto ritualmente proposto, anche in relazione alla deduzione del passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica da parte dell’Amministrazione ha consentito di ritenere provati il passaggio in giudicato della sentenza e l’inadempimento dell’obbligo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, decorso infruttuosamente, consente di promuovere l’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, oggetto della sentenza da eseguire.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese del giudizio a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato: non possono essere introdotte domande ulteriori o diverse, anche se collegate al contenuto della sentenza da eseguire.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione può consentire di ritenere provati, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’obbligo ivi imposto.
  • L’esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro è procedibile solo dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dipendente della stessa amministrazione debitrice e prevedendo che non gli sia liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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