Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22247/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salio impugna la sentenza di condanna (reati: lesioni, porto di oggetto atto a offendere - bastone chiodato, minacce, violazione normativa armi) denunciando sei vizi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla qualificazione dei fatti (sostiene che si trattò di zuffa e legittima difesa); 2) e 3) contestazione della configurabilità del porto senza giustificato motivo (art. 4 legge 110/1975) sostenendo che il bastone fu raccolto estemporaneamente; 4) contestazione della qualificazione delle minacce come autonome e non reciprocità; 5) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla valutazione dei precedenti/recidiva; 6) richiesta di riduzione della pena e riconoscimento di benefici (art. 163 c.p.). Ha inoltre chiesto liquidazione onorari e patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito non manifestamente illogica: la versione probatoria è stata confermata da testi oculari e dalle lesioni della vittima; la legittima difesa è esclusa in caso di reciproca aggressione; il bastone chiodato è stato ritenuto idoneo a configurare il porto senza giustificato motivo perché la condotta di porto ha avuto durata apprezzabile e una fase autonoma (minaccia seguita da colpi ripetuti); la qualificazione delle minacce e il diniego delle attenuanti generiche sono decisioni di merito adeguatamente motivate. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena: anni 3 e mesi 6 di reclusione; risarcimento alla parte civile €5.000) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 alla Cassa delle ammende. La liquidazione degli onorari per il giudizio di Cassazione è rimessa al giudice di merito ai sensi del d.p.r. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 582; art. 583; art. 585; art. 61 n.2; art. 612 comma 2; art. 62-bis; art. 69; art. 133; art. 163

    Art.110: concorso di persone nel reato; artt. 582-585: reati di lesioni personali e relative qualificazioni; art.61 n.2 e art.62-bis: valutazione delle circostanze personali e della recidiva/effetto sulle pene; art.612 comma 2: reato contestato per diffamazione o atti persecutori secondo la fattispecie (come indicato in motivazione); artt.69 e 133: criteri per la quantificazione della pena; art.163: benefici e sospensione condizionale della pena, rilevanti per le richieste di attenuanti e benefici

  • Legge n. 110 del 18 aprile 1975

    Il porto senza giustificato motivo riguarda qualsiasi strumento non espressamente arma da punta o taglio ma idoneo a offendere secondo circostanze di tempo e luogo. Un bastone chiodato è ricompreso; tuttavia, se lo strumento è stato semplicemente raccolto estemporaneamente e immediatamente usato senza durata apprezzabile del porto, la contravvenzione può non sussistere (giurisprudenza richiede durata apprezzabile per configurare il porto come autonoma condotta).

  • Codice di procedura penale

    art. 192 comma 1-3; art. 173 disp. att.; art. 210; artt. 530, 533, 546; art. 616

    Art.192: obbligo di motivazione e regole di valutazione della prova; la Cassazione controlla la motivazione solo per vizio di logicità/manifesta illogicità. Art.173 disp. att.: modalità di proposizione dei motivi in cassazione; art.210: modalità di assunzione della dichiarazione della persona offesa; artt.530,533,546: rimedi e impugnazioni in sede di merito; art.616: onere di versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per inammissibilità del ricorso (valutazione equitativa)

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca solo la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria: ricostruzioni alternative dei fatti proposte dal ricorrente, se plausibili e non dimostrando un vizio logico, non sono idonee ad annullare la decisione di merito.
  • La legittima difesa è esclusa se sussiste una reciproca e contestuale aggressione o violenze reciproche; la qualità della difesa deve essere proporzionata e non invocabile come giustificazione per chi innesca la contesa.
  • Il porto senza giustificato motivo (legge 110/1975 art.4) può ricomprendere oggetti non da taglio purché idonei ad offendere; tuttavia perché sussista come reato autonomo la condotta di porto deve avere una durata apprezzabile e non limitarsi a un raccoglimento estemporaneo finalizzato immediatamente all'aggressione.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e l'apprezzamento dei precedenti spetta al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
  • La quantificazione della pena e la concessione di benefici (es. art.163 c.p.) dipendono dalla valutazione globale della personalità e dei precedenti; decisioni negative su tali punti devono risultare motivatamente giustificate.
  • In Cassazione le richieste di liquidazione degli onorari sono, di norma, rimesse al giudice di merito secondo le norme (d.p.r. n. 115/2002) e il ricorrente può essere condannato a versare somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.