Cassazione Civile, Ordinanza n. 17806/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza della corte d'appello che aveva confermato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un avvocato per gli anni 2009 e 2010. La controversia nasceva dal fatto che il professionista, pur iscritto all'albo forense, non era iscritto alla cassa di previdenza forense e l'INPS sosteneva che dovesse comunque essere iscritto alla Gestione separata perché svolgeva attività libero-professionale abituale. Il ricorso per cassazione lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011, e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, assumendo che la corte territoriale avesse escluso l'obbligo contributivo in base al solo fatto che il reddito annuale fosse inferiore a euro 5.000, mentre tale soglia varrebbe solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approccio della corte d'appello, secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un professionista iscritto ad albo dipende dall'accertamento in fatto dello svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale. Ha precisato che la soglia di euro 5.000 è rilevante per l'attività occasionale, ma è irrilevante quando l'attività sia abituale. Nel caso concreto la corte territoriale non aveva applicato un automatismo fondato sul solo reddito, bensì aveva valorizzato una pluralità di elementi fattuali, tra cui la qualità di praticante avvocato e l'entità dei redditi, con accertamento non specificamente censurato in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
stabilisce il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che svolgano abitualmente attività di lavoro autonomo non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
viene richiamato come interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo che svolgono attività abituale.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
disciplina la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e della soglia reddituale di euro 5.000, che non è decisiva quando l'attività professionale sia abituale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge se l'attività libero-professionale è svolta con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva.
- La soglia reddituale di euro 5.000 è un indice rilevante per distinguere il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce il presupposto decisivo dell'obbligo contributivo quando sia accertata l'abitualità dell'attività.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto da plurimi elementi indiziari, nessuno dei quali è di per sé decisivo.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito se non si censura specificamente l'accertamento di fatto nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
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