Sentenza del 23/06/2021 n. 17872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 2004: l'Agenzia aveva rettificato i ricavi della società e imputato maggior reddito ai soci sulla base dell'antieconomicità della gestione (sproporzione costi/ricavi, percentuale di ricarico dichiarata anomala rispetto allo studio di settore TMO5U pari al 93%, perdite pluriennali) applicando una percentuale di ricarico del 93% tratta dallo studio di settore e contestando l'esiguità dei redditi dei soci; la società ha censurato l'uso di una percentuale astratta/non specificamente motivata (assenza di indicazione del cluster) e la violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, ritenendo che l'insieme di elementi (percentuale di ricarico anomala rispetto al settore, sproporzione tra costi e ricavi, perdite pluriennali, esiguità dei redditi dei soci) costituisca presunzione grave, precisa e concordante di antieconomicità e quindi di occultamento di ricavi. In tali condizioni l'onere della prova si inverte e grava sul contribuente, che non ha dimostrato l'inidoneità della percentuale di ricarico tratta dallo studio di settore né indicato il cluster e la percentuale alternativa. Le sanzioni sono state confermate e le spese di cassazione liquidate a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Autorizza l'accertamento analitico-induttivo quando emergono presunzioni gravi, precise e concordanti di occultamento di ricavi; la Corte conferma che antieconomicità della gestione giustifica tale procedura e la ricostruzione presuntiva dei ricavi
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Norma sull'imputazione del reddito ai soci nelle società di persone; qui utilizzata per l'attribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Corrispondente disposizione ai fini IVA per rettifica analitico-induttiva; richiamata per principio di analogia con le rettifiche d'imposta
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427)
Norme richiamate nel ricorso in relazione all'uso degli studi di settore e criteri di applicazione; la Corte valuta legittimo l'uso dello studio di settore come elemento presuntivo integrativo
Codice Civile, artt. 2727 - 2729 e 2697
artt. 2727-2729, 2697 c.c.
Riferimenti al principio dell'onere della prova: la sentenza conferma l'inversione dell'onere probatorio quando sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti di antieconomicità, gravando sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni specifiche
Codice di Procedura Civile, art. 331, art. 105 e art. 91
art. 331 c.p.c., art. 105 c.p.c., art. 91 c.p.c.
Art. 331 richiamato in tema di integrazione del contraddittorio tra litisconsorti necessari; art.105 sull'intervento; art.91 sulle spese processuali a carico del soccombente
Massime di principio
- Se una impresa presenta elementi di anomalia gestionale (percentuale di ricarico anomala rispetto al settore, costi sproporzionati rispetto ai ricavi, perdite per più anni), l'amministrazione può legittimamente procedere ad accertamento analitico-induttivo per la ricostruzione dei ricavi.
- Gli studi di settore (o la percentuale media di ricarico desunta da essi) possono costituire presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza e quindi essere utilizzati dall'Ufficio in mancanza di elementi alternativi per determinare, in via presuntiva, la reale percentuale di ricarico.
- In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti l'onere della prova si inverte e grava sul contribuente, che deve fornire spiegazioni specifiche e prove idonee a giustificare condotte apparentemente antieconomiche o a dimostrare l'inapplicabilità degli standard utilizzati dall'Ufficio.
- Chi contesta l'applicazione di una percentuale tratta dallo studio di settore deve indicare con precisione il cluster (gruppo omogeneo) ritenuto pertinente e fornire la percentuale alternativa e la dimostrazione dei ricavi che ne deriverebbero; l'assenza di tali elementi rende difficoltosa la contestazione.
- La situazione reddituale dei soci può essere utilizzata dall'Amministrazione come elemento secondario per rafforzare l'accertamento, salvo che i soci dimostrino l'esistenza di altre disponibilità o proventi che giustifichino i redditi dichiarati.
- Le sanzioni conseguenti alle rettifiche sono confermate salvo che il contribuente dimostri cause di esonero o attenuanti previste dalla normativa.
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