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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1778/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della sentenza di merito che aveva ritenuto estinto il reato di insolvenza fraudolenta ai sensi del secondo comma dell'art. 641 c.p. per un pagamento effettuato dall'imputato. Autostrade sosteneva che il pagamento non era stato integrale: era stato versato solo l'importo dei pedaggi non pagati (quota capitale pari a Euro 342,80) e non erano invece stati corrisposti gli interessi di mora, la rivalutazione, il risarcimento del danno e le spese, comprese quelle processuali. Perciò la causa estintiva prevista dall'art. 641 co.2 c.p. non poteva ritenersi operante. Inoltre, denunciava la contraddittorieta della Corte d'appello che, pur dichiarando estinto il reato, aveva condannato l'imputato al pagamento degli interessi maturati sino al soddisfo, segnalando incoerenza fra la dichiarazione di estinzione e l'accertamento di inadempimento residuo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha accertato che il pagamento riconosciuto dalle sentenze non comprendeva interessi di mora né il rimborso delle spese processuali, come risulta dalla stessa motivazione di merito. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'effetto estintivo del secondo comma dell'art. 641 c.p. richiede l'integrale effettivo adempimento dell'obbligazione, comprensivo del risarcimento del danno e del rimborso delle spese, nonché degli effetti della mora in caso di adempimento tardivo. Perciò ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la determinazione del credito residuo e la liquidazione delle spese tra le parti. La sentenza non è stata annullata senza rinvio e non è stata accolta la richiesta del Pubblico Ministero di declarare la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    La causa di estinzione del reato prevista dal secondo comma richiede l'integrale effettivo adempimento dell'obbligazione antecedentemente alla condanna; l'adempimento integrale comprende anche il risarcimento del danno, il rimborso delle spese e gli effetti derivanti dalla mora, dagli interessi e dalla rivalutazione in caso di adempimento tardivo

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione: lett. b per inosservanza o erronea applicazione di norme sostanziali, lett. e per vizio di motivazione o illogicità; qui usate per censurare l'erronea applicazione dell'art. 641 c.p. e la contraddittorieta della motivazione

  • art. 62 cod. pen.

    La circostanza attenuante del risarcimento del danno non è sovrapponibile alla causa di estinzione prevista dall'art. 641 co.2 c.p.; il risarcimento rientra invece nella nozione di integrale adempimento dell'obbligazione quando rilevante ai fini estintivi

  • art. 573 cod. proc. pen.

    comma 1-bis citato per esclusione di applicabilita

    Riferimento alla disciplina delle spese nei giudizi di cassazione e alla norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022; nel caso si è rilevato che la costituzione di parte civile era anteriore al 30/12/2022 e quindi il comma 1-bis non era applicabile

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 33, comma 1, lett. a), n. 2

    Decreto legislativo che ha introdotto modifiche procedurali richiamate per stabilire l'inapplicabilita del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. alla costituzione di parte civile antecedente alla data indicata

Massime di principio

  • La causa estintiva del secondo comma dell'art. 641 c.p. opererà solo se l'adempimento alla obbligazione è integrale: va valutato non solo il capitale, ma anche interessi, rivalutazione, risarcimento del danno e rimborso delle spese eventualmente maturate fino al momento del soddisfo
  • Il pagamento tardivo richiede l'inclusione degli effetti della mora e degli interessi per poter essere considerato integrale ai fini dell'estinzione del reato
  • Se il giudice dichiara estinto il reato ma contemporaneamente accerta l'esistenza di somme dovute (es. interessi di mora), sussiste una contraddizione che giustifica l'annullamento agli effetti civili e la rimessione al giudice civile per la quantificazione del credito
  • La distinzione tra estinzione del reato per adempimento integrale e l'applicazione di una circostanza attenuante per risarcimento del danno deve essere mantenuta: il primo presuppone compimento integrale dell'obbligazione, la seconda è un elemento valutativo della responsabilità
  • In caso di dubbio sull'integralita del pagamento, la competenza per la quantificazione delle somme residue e per la liquidazione delle spese civilistiche va rimessa al giudice civile competente per valore

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