Cassazione Penale, Sentenza n. 26450/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per lesioni personali aggravate commesse in concorso in carcere: 1) vizio di contraddittorietà per un evidente travisamento delle persone nella motivazione (la sentenza motiva riferendosi sistematicamente a "Carella" come concorrente, mentre nel dispositivo condanna Quirino); 2) inosservanza dell'art. 585 c.p., deducendo che un "manico di scopa" non rientrerebbe nella nozione di arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la prima doglianza, ritenendo che l'inversione delle posizioni tra Quirino e Carella abbia pervasivamente viziato la motivazione, errore non sanabile con la correzione dell'errore materiale. Ha perciò annullato la sentenza impugnata nei confronti di Quirino Antonio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato inoltre precisato che non è intervenuta la prescrizione (per la recidiva contestata) e non si è deciso sulla richiesta di liquidazione del compenso del difensore, che dovrà essere valutata dall'autorità competente in sede di rinvio o al termine della fase processuale.
Norme richiamate
art. 585 cod. pen.
Richiamata dall'imputato per contestare la qualificazione del "manico di scopa" come arma; il motivo però è stato ritenuto assorbito dalla Corte.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti della correzione di errori materiali: non è ammessa la correzione quando l'errore incide essenzialmente sulla motivazione e sulla decisione.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma richiamata per il rito con cui è stato trattato il ricorso (modalità di svolgimento della trattazione in Cassazione senza intervento delle parti).
D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; indica le regole generali di liquidazione.
Massime giurisprudenziali citate (Sez. U., n. 8 del 18/05/1994, Armati)
Principio secondo cui l'errore, se parte integrante del processo formativo della volontà del giudice, può contaminare la decisione rendendo inammissibile la correzione per materia di errore materiale.
Sez. U., n. 5464 del 26/09/2019 (Rv. 277760)
Richiamata in tema di competenza e momento della liquidazione del compenso per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato: la liquidazione avviene al termine di ciascuna fase o da parte dell'autorità che ha proceduto.
Massime di principio
- Una contraddizione o scambio di soggetti tra motivazione e dispositivo (es. il nome del reo) può viziariamente inficiare l'intera sentenza: se l'errore è pervasivo sulla motivazione, la Cassazione annulla e rinvia.
- Non sempre la correzione di "errori materiali" è possibile: quando l'errore incide sul tessuto motivazionale e sulla volontà del giudice la correzione non è consentita secondo l'art. 130 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata.
- Questioni sulla qualificazione di un oggetto come "arma" possono essere trattate in sede di merito; tuttavia, se una questione processuale più grave (es. vizio motivazionale) decide il ricorso, gli altri motivi possono risultare assorbiti.
- La decisione sulla liquidazione dei compensi per il difensore ammesso al gratuito patrocinio va adottata dall'autorità competente al termine della fase processuale o dal giudice del rinvio per la Cassazione; una cassazione con rinvio di norma non decide su tale liquidazione.
- La presenza di riprese video (come nel caso dell'aggressione in carcere) costituisce elemento probatorio rilevante, ma la sua valutazione deve risultare coerente e riferita correttamente alle persone indicate nel dispositivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →