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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07135/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i fatti di merito né il reato oggetto della sentenza di appello, ma solo la censura sulla determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata applicazione del minimo edittale di pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non è consentita in sede di legittimità quando tende a sollecitare una diversa graduazione del trattamento sanzionatorio, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché la sentenza impugnata avrebbe adeguatamente motivato la determinazione della pena con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni collegati a circostanze aggravanti o attenuanti.

Massime di principio

  • La censura con cui si contesta in cassazione la mancata applicazione del minimo edittale, quando mira a ottenere una diversa graduazione della pena, è in linea di principio inammissibile se risolta in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La determinazione della pena base e la quantificazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa opzione sul quantum della pena, salvo vizi specifici della motivazione o violazioni di legge non emergenti nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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