Cassazione Civile, Ordinanza n. 06334/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
Tre comuni hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pisa che, accogliendo l'impugnazione del destinatario delle sanzioni, aveva riformato la decisione del Giudice di pace. La controversia originava da 23 verbali di contestazione per altrettante violazioni del codice della strada. Il giudice di merito aveva qualificato la domanda originaria come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualificazione non contestata dalle amministrazioni ricorrenti. In Cassazione i ricorrenti deducevano anche questioni sulla ritualità della notifica all'Avvocatura dello Stato, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 23 dicembre 2019; il termine, già differito per la sospensione COVID di 64 giorni, scadeva il 26 agosto 2020; il ricorso è stato invece notificato il 25 settembre 2020. La Corte ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni sulla regolarità della notifica. Ha inoltre condannato i comuni ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione
La qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione incide sul regime delle impugnazioni e sui termini applicabili.
art. 327 c.p.c.
termine lungo per impugnare
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, come prorogato dalla sospensione dei termini applicabile.
d.l. 18/2020
sospensione dei termini processuali di 64 giorni
La sospensione emergenziale ha differito la scadenza del termine di impugnazione di 64 giorni.
art. 385, comma 1, c.p.c.
spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato per il ricorso
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il regime delle impugnazioni segue la qualificazione giuridica della domanda compiuta dal giudice che ha deciso la controversia, quando tale qualificazione non sia specificamente contestata e si sia formato giudicato sul punto.
- Se la sentenza di merito decide su un'opposizione all'esecuzione, il termine per proporre impugnazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
- L'accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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