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Sentenza

Sentenza del 21/05/2021 n. 2232 - Comm. Trib. Prov. Reggio Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TD7030603242/2016 relativo al controllo analitico del modello Unico società di capitali 2013 e, in particolare, alla mancata accettazione da parte dell'Agenzia della variazione in diminuzione operata dalla società per euro 96.878,00. L'Agenzia aveva riconosciuto solo euro 4.277,00 e riportato a tassazione la restante somma (euro 92.601,00) ritenendola non adeguatamente documentata: si trattava della rinuncia da parte dei soci alla restituzione di finanziamenti infruttiferi precedenti. La società contestava l'illegittimità dell'accertamento sostenendo di aver documentato la rinuncia dei soci e la corretta rilevazione contabile.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento. Dal bilancio prodotto è emerso che i soci avevano inizialmente finanziato la società con versamenti iscritti tra i debiti verso soci (finanziamenti) e, successivamente, constatata l'impossibilità di ottenere il rimborso, hanno rinunciato ai crediti; la società ha rilevato tali importi come "contributi in conto di esercizio" e ha effettuato la variazione in diminuzione per neutralizzare gli effetti fiscali. La Commissione ha richiamato l'art. 88 del T.U.I.R. (che esclude la rinuncia dei soci ai crediti dalle sopravvenienze attive) e ha ritenuto inattaccabile la scelta tecnica di contabilizzazione della società. Sono compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 88 T.U.I.R.

    La rinuncia dei soci ai crediti non costituisce sopravvenienza attiva tassabile; pertanto la rinuncia che patrimonializza la società non deve essere assoggettata a tassazione come reddito d'impresa. La Commissione ha applicato tale principio anche se la società ha operato una rilevazione contabile tramite "contributi in conto di esercizio" anziché imputare direttamente una riserva di patrimonio.

Massime di principio

  • La rinuncia dei soci a crediti verso la società, se reale e documentata, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R.: deve essere valutata nella sua sostanza economica più che nella forma contabile.
  • Le scelte tecniche di contabilizzazione (es. iscrivere l'importo come "contributi in conto di esercizio" o imputarlo a riserve patrimoniali) non dovrebbero alterare il trattamento fiscale se la sostanza è la rinuncia al credito da parte del socio.
  • Per evitare contestazioni è opportuno documentare chiaramente la rinuncia: delibere assembleari o dei soci, comunicazioni formali, corrispondenza che motivi la rinuncia (es. impossibilità di rimborso, esigenze di patrimonializzazione), e coerente rilevazione nei bilanci.
  • La documentazione extracontabile è importante ma il bilancio può costituire prova idonea se evidenzia chiaramente la natura della transazione e la sua efficacia patrimoniale; tuttavia è prudente integrare con verbali e atti formali.
  • Se la rinuncia fosse in realtà una forma di distribuzione occulta di utili o una riduzione surrettizia di capitale a favore dei soci, l'Amministrazione fiscale potrebbe riquadrare l'operazione diversamente: pertanto va dimostrata l'assenza di contropartite o benefici personali incompatibili con la qualificazione di contributo/rinuncia.
  • Nel contenzioso complesso, la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice: la complessità della fattispecie è un elemento che può giustificare tale decisione.

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