Cassazione Penale, Sentenza n. 591/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della confisca di un terreno sito a Patti (ME) disposta a loro carico per il reato di lottizzazione abusiva. Sostengono che si trattava di una lottizzazione meramente "cartolare" (nessuna opera materiale realizzata) e invocano il principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza europea (in particolare la sentenza G.I.E.M. S.r.l. c. Italia) per chiedere che la confisca non venga confermata quando sono possibili misure ripristinatorie meno afflittive; lamentano vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla statuizione ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato l'efficacia della precedente valutazione di merito: la Corte d'appello aveva effettuato il necessario accertamento e ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito alcuna prova di attività ripristinatorie formali (es. atti notarili per eliminare le conseguenze delle alienazioni, completa ricomposizione fondiaria e catastale) tali da rendere superflua la confisca. Perciò la confisca è stata ritenuta legittima nella specie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
la confisca ... assimilata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per il suo carattere afflittivo a una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione EDU
La confisca è considerata misura afflittiva assimilabile a una pena; pertanto devono essere rispettati i limiti e le garanzie proprie delle misure punitive, anche in termini di legalità e di proporzionalità.
Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, art. 1 (tutela della proprietà)
art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione EDU
La tutela della proprietà richiede che la confisca sia proporzionata e giustificata; il giudice deve verificare se esistono misure alternative non lesive della proprietà che siano idonee a conseguire lo scopo ripristinatorio.
Sentenza Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (28/06/2018)
Principio secondo cui quando la situazione urbanistica è stata effettivamente e definitivamente ricomposta, la confisca può risultare sproporzionata; la sentenza è richiamata come parametro interpretativo per valutare proporzionalità e possibili misure alternative.
Cassazione, Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020 (Iannelli, Rv. 278765)
Giurisprudenza interna che riconosce la possibilità di escludere la confisca qualora vi sia effettiva eliminazione delle opere e completa ricomposizione fondiaria e catastale, rendendo superflua la misura ablativa; tuttavia tale alternativa richiede prova convincente e un rigoroso accertamento del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 3 (pronuncia rescindente 20/11/2020)
La Corte di legittimità aveva annullato una precedente pronuncia e rinviato la valutazione al giudice del rinvio affinché verificasse la proporzionalità della confisca e l'esistenza di misure ripristinatorie alternative.
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Utilizzata per motivare l'applicazione della Cassa delle ammende: la sanzione pecuniaria è possibile se non risulta che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La confisca di beni per lottizzazione abusiva è una misura afflittiva che deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e della tutela della proprietà prevista dalla Convenzione EDU; non è automaticamente esclusa quando la lottizzazione è "cartolare", ma occorre un'attenta valutazione caso per caso.
- Spetta all'imputato/ricorrente l'onere di dimostrare l'avvenuto ripristino, anche formale (es. atti notarili, ricomposizione fondiaria e catastale), per poter evocare misure alternative alla confisca; senza prove concrete il giudice può legittimamente confermare la confisca.
- La giurisprudenza interna ed europea ammette che, se l'effettiva eliminazione delle conseguenze della lottizzazione è stata realizzata e documentata, la confisca può risultare sproporzionata; tuttavia la prova deve essere inconfutabile e l'accertamento giudiziario rigoroso.
- Nei ricorsi in materia, la valutazione della meritevolezza di misure alternative non può limitarsi a generiche deduzioni: sono necessari elementi documentali e atti formali che dimostrino la ricostituzione dello status quo ante.
- La mancata ammissione o inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se non è ravvisabile colpa nella proposizione, l'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende secondo i criteri esposti dalla giurisprudenza costituzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 539/2023 del 11/01/2023
- Sentenza penale · 11 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 540/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →