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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1404/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di classamento che ha iscritto l'area adibita a cava estrattiva nel Catasto urbano in categoria D/1 con rendita di euro 20.216,00. La società deduceva che i terreni erano stati esclusi da stima fondiaria per la loro destinazione a cava e dovevano rimanere nel Catasto terreni ex art. 18 R.D. n. 1572/1931; contestava pertanto la legittimità dell'accatastamento urbano. L'Agenzia, dopo che la CTP aveva dato ragione alla società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ha proposto ricorso per cassazione sollevando sei motivi (vizio del dispositivo per incomprensibilità, violazioni e false applicazioni di norme catastali e tributarie, problemi di qualificazione fiscale e portata dell'art. 1, comma 336, L. n.311/2004).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo ad un errore materiale nell'indicazione del numero di sentenza richiamata dalla CTR. Tuttavia ha accolto i restanti motivi ritenendo che: l'art. 18 R.D. n. 1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria ma non impedisce la loro iscrizione in catasto; le cave, se presentano autonomia funzionale e reddituale, possono costituire un'unità immobiliare urbana e quindi essere iscritte nel Catasto dei fabbricati (es. categoria D/1); i redditi derivanti dall'attività estrattiva sono redditi d'impresa e la quantificazione fiscale può richiedere il ricorso al valore venale o alla tassazione sul reddito effettivamente prodotto. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Non sono state disposte spese essendo la contribuente rimasta intimata.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1572 del 1931 (Testo unico sul nuovo catasto)

    art. 1, art. 11, art. 13, art. 18

    L'art. 18 esclude le cave dalla stima fondiaria (quindi dalla determinazione del reddito dominicale), ma non impedisce l'iscrizione catastale del terreno; gli articoli sul catasto definiscono lo scopo della stima fondiaria e gli elementi della rendita imponibile, cui tuttavia le cave non sono assoggettate tramite estimo fondiario

  • R.d.l. n. 652 del 1939 (accertamento generale dei fabbricati urbani)

    Definiscono l'accertamento per 'unità immobiliare' e la nozione di 'immobile urbano' e 'unità immobiliare urbana' (UIU): è questa nozione, fondata su autonomia funzionale e reddituale, che giustifica l'iscrizione nel catasto dei fabbricati anche per compendi produttivi/industriali

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento costituzione del catasto dei fabbricati)

    Conferma che il catasto dei fabbricati è l'inventario del patrimonio edilizio e che l'unità immobiliare può essere anche un'area con potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, giustificando l'accatastamento di aree industriali/estrattive

  • Legge n. 311 del 2004

    Attribuisce all'amministrazione la facoltà di richiedere o procedere a classamenti e aggiornamenti catastali; consente nuovi accertamenti/correzioni dei classamenti ma non altera i principi sostanziali dettati da norme anteriori (es. art. 18 R.D. 1572/1931)

  • D.lgs. n. 344 del 2002

    Qualifica i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere e cave come redditi d'impresa, la cui imposizione è basata sul reddito effettivamente prodotto e non sull'estimo catastale

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    Norme richiamate dalla parte ricorrente in tema di rendita catastale e imposizione, oggetto di censura; la Corte richiama il principio di autonomia della normativa catastale e fiscale nel determinare la base imponibile rispetto alla mera iscrizione catastale

  • Norme tributarie richiamate (es. d.lgs. n. 504/1992)

    Richiamate dalla parte appellante in relazione a questioni IMU/tributi locali: la Corte sottolinea che una qualificazione catastale non aggiornata (es. iscrizione come terreno agricolo) non può impedire la rettifica della base imponibile in presenza di destinazione estrattiva/industriale

Massime di principio

  • L'esclusione dalla stima fondiaria prevista dall'art. 18 R.D. 1572/1931 non impedisce l'iscrizione catastale delle cave; l'iscrizione può avvenire nel Catasto dei fabbricati quando l'area presenti autonomia funzionale e reddituale e quindi costituisca un'unità immobiliare urbana
  • I terreni adibiti a cave sono spesso produttori di reddito d'impresa: per la loro imposizione fiscale rileva il reddito effettivamente prodotto o, se necessario per determinare la base imponibile di tributi patrimoniali, il valore venale, non l'estimo fondiario storico
  • Gli accertamenti e i classamenti disposti dall'Agenzia (anche ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. 311/2004) possono rettificare classamenti anacronistici; tuttavia ciò non modifica i principi sostanziali stabiliti da norme come l'art. 18 R.D. 1572/1931
  • Il vizio formale o un errore materiale nella motivazione di una sentenza (es. riferimento a numero di provvedimento errato) non invalida la decisione se dall'insieme del provvedimento e dal frontespizio risulta con certezza l'oggetto del giudizio
  • Un precedente giudicato tra le stesse parti incide sugli accertamenti di fatto ma non vincola, in via esclusiva, le questioni di diritto: le censure di diritto possono essere rinnovate e valutate dalla Corte
  • Per evitare contestazioni procedurali è opportuno che gli atti amministrativi e le sentenze indichino con precisione gli estremi catastali; tuttavia, in presenza di chiarezza sostanziale sull'immobile oggetto, la Corte privilegia la sostanza rispetto alla forma

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