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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33280/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in sei motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato (si assumeva che, alla data della sentenza impugnata, il reato previsto dall'art. 624-bis fosse già prescritto); 2) nullità per mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza (dal 3/4/2020 al 5/6/2020) dovuta alla pandemia; 3) illegittimità della revoca, da parte del pubblico ministero, della richiesta di archiviazione (si sosteneva che il PM non poteva revocare prima della decisione del Gip); 4) inutilizzabilità degli esiti del confronto dattiloscopico pervenuti dopo la chiusura delle indagini preliminari; 5-6) censure di merito sulla insufficienza e contraddittorietà delle prove: incredibilità della quantità di denaro e dei beni sottratti, assenza di segni di effrazione, possibilità di presenza di impronte per pregresse frequentazioni dell'abitazione e percorso alternativo dei fatti proposto dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Nei dettagli: il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché il reato, con l'aggravante speciale di cui all'art. 61 n.5 considerata ai fini dell'art. 624-bis comma 3, prevedeva pena edittale massima di 10 anni e il termine di prescrizione (calcolato sulla pena massima) non risultava ancora decorso (scadenza indicata al 10/04/2027, salvo sospensioni). La mancata comunicazione diretta all'imputato del rinvio dell'udienza non costituisce vizio quando la notifica sia stata effettuata al difensore di fiducia via PEC, ai sensi dell'art. 83 comma 14 del d.l. 17/3/2020 n.18 conv. nella L. 24/4/2020 n.27. La revoca della richiesta di archiviazione da parte del PM è legittima fintanto che il giudice non si sia pronunciato. L'utilizzabilità degli esiti dattiloscopici è stata ritenuta legittima in quanto il nome dell'imputato è stato iscritto nel registro degli indagati solo a seguito di tali esiti, per cui non si è in presenza di acquisizione di prova oltre i termini processuali. Le censure di fatto sulla insufficienza delle prove sono inammissibili in Cassazione, non essendo consentita la riconsiderazione del merito; la Corte di merito aveva ritenuto congrua la valutazione delle impronte alla luce della testimonianza che escludeva precedenti ingressi dell'imputato e della vicinanza temporale del rilievo.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    comma 3 prevedeva pena edittale massima di anni dieci di reclusione

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione si calcoli sulla pena massima ricollegabile al reato così come concretamente configurato, e che qui la pena massima fosse di 10 anni, facendo conseguire un termine di prescrizione più lungo rispetto a quanto dedotto dal ricorrente

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante comune, pur essendo riconosciuta come 'ad effetto speciale' rispetto al furto in abitazione (ai sensi dell'art. 624-bis comma 3), non incide sul calcolo della pena massima quando è stata poi dichiarata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, per il principio espresso dall'art. 157 comma 3

  • art. 157 comma 3 cod. pen.

    Esclude che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. (sull'applicazione delle circostanze) abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Sono richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato; la Corte ha applicato tali norme per stabilire la data ultima di estinzione del reato

  • art. 83 comma 14 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

    In regime emergenziale Covid-19 le notificazioni dei provvedimenti e avvisi possono validamente essere eseguite mediante PEC al difensore di fiducia; non è quindi necessaria una ulteriore notifica diretta all'imputato assistito da difensore di fiducia

  • artt. 405 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimento ai termini per le indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che la prova dattiloscopica fosse intervenuta prima dell'iscrizione dell'indagato, per cui non vi è violazione dei termini di acquisizione probatoria

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola sulla pena massima ricollegabile al reato così come configurato, e le valutazioni sulle circostanze (art. 69) non rideterminano la pena massima ai fini della prescrizione quando l'art. 157 comma 3 lo esclude
  • In periodo emergenziale (COVID-19) le comunicazioni e notifiche possono essere eseguite validamente tramite PEC al difensore di fiducia (art. 83 comma 14 d.l. 18/2020), perciò la mancata comunicazione diretta all'imputato non determina automaticamente nullità se il difensore di fiducia è stato avvisato
  • Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione fintanto che il giudice non abbia deciso sull'istanza; la revocabilità è consentita per atti non definitivi della fase procedimentale
  • Prove sopravvenute dopo l'avvio delle indagini possono essere utilizzate se esse hanno determinato, prima dell'iscrizione a ruolo dell'indagato, l'emersione del suo coinvolgimento; non è automaticamente invalida la prova acquisita in epoca successiva alla chiusura teorica delle indagini se ha prodotto nuove iscrizioni e attività
  • La Cassazione non è sede per riconsiderare il merito probatorio: le censure che richiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili; i rilievi sulla valutazione delle prove devono essere proposti nei gradi di merito
  • Una prova dattiloscopica, se collegata a riscontri testimonali e a una chiara sovrapponibilità temporale, può avere rilievo decisivo anche se singola, purché la Corte di merito ne dia adeguata motivazione sulla attendibilità e sulla temporalità del rilievo

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