Sentenza n. 4396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 16866/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti dello scrutinio e della graduatoria di avanzamento al grado di generale di divisione della Guardia di Finanza per l'anno 2015
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, collocato nella quarta aliquota di valutazione al decimo posto su ventitré scrutinandi e non iscritto nel quadro di avanzamento, ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, la violazione degli artt. 12, 19, 21 e 27 del d.lgs. 69/2001, del d.m. 266/2007, delle circolari interne sulla documentazione caratteristica e dei criteri di valutazione della tendenza di carriera. Ha denunciato difetto, insufficienza e apoditticità della motivazione, eccesso di potere assoluto e relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, travisamento, difetto di istruttoria e violazione del principio di omogeneità del metro di giudizio. In particolare, ha sostenuto che la Commissione Superiore di Avanzamento avrebbe sottovalutato i suoi titoli, incarichi, esperienze di comando, attività di docenza, formazione, ricompense e andamento di carriera rispetto ai generali promossi, soprattutto nei confronti dei generali collocati ai primi posti della graduatoria. Ha inoltre contestato l'utilizzo, nella valutazione della tendenza di carriera, della posizione conseguita nell'anno di iscrizione in quadro, nonché il presunto illegittimo scavalcamento da parte di un controinteressato che lo aveva preceduto nelle precedenti annualità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato anzitutto che l'appello conteneva censure specifiche essenzialmente sull'eccesso di potere relativo e sui raffronti con due soli controinteressati, mentre le doglianze riferite agli altri due candidati promossi non erano state specificamente riproposte. Quanto all'eccesso di potere assoluto, il Collegio ha ribadito che esso è configurabile soltanto in presenza di un profilo eccezionale e ideal-tipico, caratterizzato da precedenti di carriera costantemente apicali, assenza di flessioni o mende, massime valutazioni in tutte le voci e risultati di vertice nei corsi; condizioni non riscontrate nell'appellante, che aveva riportato anche qualifiche non apicali, flessioni in alcune voci interne e posizionamenti non di vertice in diversi corsi. Quanto all'eccesso di potere relativo, il giudizio di avanzamento, specialmente ai gradi apicali, è espressione di ampia discrezionalità e può essere censurato soltanto in presenza di una patente, insostenibile e ingiustificabile discrasia del metro valutativo. Non è consentito trasformare il giudizio in un confronto a coppie, fondato sull'estrapolazione di singoli elementi ritenuti favorevoli, né sindacare atomisticamente i fattori confluiti nel punteggio complessivo. Il Collegio ha inoltre affermato che il punteggio numerico è motivazione legittima quando la disciplina prevede un confronto collegiale, un giudizio di idoneità, l'attribuzione del punteggio e la verbalizzazione; per i gradi di generale di brigata o di divisione il punteggio è onnicomprensivo e considera unitariamente gli elementi valutativi. Il raffronto con i generali Contini e Tatta non ha evidenziato alcuna vistosa svalutazione dell'appellante o palese incoerenza: i controinteressati presentavano, sotto diversi profili, carriere caratterizzate da maggiore continuità nelle qualifiche apicali, minori flessioni nelle voci interne, periodi più estesi di elogi e lodi o altri elementi valorizzabili dalla Commissione. L'importanza degli incarichi costituisce una valutazione di merito riservata alla Commissione. È stata altresì esclusa la violazione del principio di autonomia dei giudizi di avanzamento: le precedenti graduatorie non cristallizzano posizione, punteggio o giudizio e non impediscono inversioni di risultato nelle annualità successive. Nel caso esaminato, inoltre, i differenziali tra i due ufficiali nelle precedenti annualità erano minimi e oscillanti, senza esprimere una netta superiorità stabile dell'appellante. Non sussiste infine un diritto all'immodificabilità delle aggettivazioni riportate nelle valutazioni precedenti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 12, 19, 21 e 27 d.lgs. 69/2001
Disposizioni indicate dall'appellante come fonte dei criteri e delle modalità di valutazione dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza; il giudice ha escluso che la loro applicazione avesse prodotto i vizi denunciati.
artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 d.m. 266/2007
Disciplina richiamata dall'appellante per contestare i criteri di scrutinio; il giudice ha ritenuto non dimostrata la violazione e ha valorizzato il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento, richiamando in particolare l'art. 3.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per il dedotto difetto di motivazione dello scrutinio e della graduatoria; la censura è stata respinta alla luce della legittimità della motivazione numerica e della natura complessiva del giudizio.
art. 1030, comma 2, d.lgs. 66/2010
Richiamato per affermare che il giudizio di avanzamento può essere legittimamente motivato mediante valutazione numerica, secondo la struttura procedimentale prevista dalla normativa militare.
art. 702 d.P.R. 90/2010
Richiamato, insieme all'art. 1030 d.lgs. 66/2010, quale base normativa della sufficienza della valutazione numerica nel giudizio di avanzamento.
art. 710, commi 3 e 4, d.lgs. 66/2010
La procedura di avanzamento si articola nel confronto approfondito tra i commissari, nel giudizio di idoneità, nell'attribuzione del punteggio numerico e nella verbalizzazione vincolata.
art. 1058, comma 7, d.lgs. 66/2010
ogni componente della commissione assegna all’ufficiale scrutinato un punto da uno a trenta sull’intera congerie di elementi indicati dalle lettere a), b), c) e d) dello stesso art. 1058, “considerati nel loro insieme”
Per gli avanzamenti ai gradi di generale di brigata o di divisione il punteggio assegnato da ciascun commissario è onnicomprensivo e riguarda unitariamente l'insieme dei fattori di valutazione; non è quindi ammissibile una contestazione fondata sull'analisi isolata dei singoli elementi.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento degli ufficiali, soprattutto per i gradi apicali, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e può essere annullato per eccesso di potere relativo solo quando emerga una patente, insostenibile e ingiustificabile discrasia nel metro di valutazione applicato ai diversi scrutinandi.
- L'eccesso di potere assoluto nel giudizio di avanzamento è configurabile soltanto quando la documentazione caratteristica evidenzi una carriera costantemente e macroscopicamente apicale, priva di flessioni o mende, tale da rendere immediatamente inadeguato il punteggio attribuito dalla Commissione.
- Il sindacato sul giudizio di avanzamento non può tradursi in un confronto a coppie tra il candidato pretermesso e singoli promossi, né nell'estrapolazione atomistica di elementi ritenuti favorevoli: la valutazione deve considerare complessivamente le caratteristiche personali e di servizio dell'ufficiale.
- Quando la disciplina dell'avanzamento prevede il confronto collegiale, il giudizio di idoneità, l'attribuzione del punteggio e la verbalizzazione, il giudizio può essere legittimamente motivato mediante un punteggio numerico; per i gradi apicali, il punteggio è onnicomprensivo e riguarda unitariamente tutti i fattori previsti.
- I giudizi di avanzamento sono autonomi per ciascuna annualità: le precedenti valutazioni non cristallizzano posizione, punteggio o ordine di graduatoria e non impediscono che nelle successive valutazioni si verifichino inversioni di risultato, purché non emergano specifiche e manifeste anomalie.
- Le qualifiche e le aggettivazioni conseguite nelle precedenti valutazioni non sono immutabili; il loro eventuale decremento in una successiva valutazione non integra, di per sé, illegittimità, in ragione dell'autonomia dei singoli giudizi di avanzamento.
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