Cassazione Penale, Ordinanza n. 08060/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) pronunciata dal Tribunale di Genova il 16/04/2025 nei confronti dell'imputato. Il ricorso per cassazione deduceva l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare alla quantificazione della pena. La Corte rileva però che, nel rito del patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla mancata motivazione della quantificazione della pena non rientra in tali casi e non riguarda una pena illegale.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
Indica che la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; è quindi esclusa la censura sulla mera mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, se la pena non è illegale.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio concernente la mancata motivazione in ordine alla sua quantificazione, non ritenuta illegale.
La mancata motivazione sulla misura della pena non costituisce, di per sé, vizio deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel rito applicativo della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.
- La doglianza relativa alla sola carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in denuncia di illegalità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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