Cassazione Civile, Ordinanza n. 16704/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia origina dalla convalida, da parte del Giudice di Pace, del provvedimento del Questore che, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, T.U. immigrazione, aveva disposto nei confronti di un cittadino albanese la consegna/trattenimento del passaporto e l'obbligo di presentazione presso la forza pubblica in giorni stabiliti. Il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14, commi 1-bis e 4, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il decreto di convalida era stato emesso oltre il termine di quarantotto ore previsto dalla norma, decorrente dalla comunicazione del provvedimento questorile al giudice competente. La censura è concentrata quindi sul rispetto del termine perentorio di convalida e sulla conseguente illegittimità del decreto tardivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha rilevato che il provvedimento del Questore era stato notificato all'interessato il 2 aprile 2021 e comunicato al Giudice di Pace il 3 aprile 2021, mentre la convalida era stata adottata solo il 7 aprile 2021, dunque oltre le 48 ore dalla ricezione del provvedimento da parte del giudice. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato il provvedimento del Questore. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
"Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore"
La convalida del provvedimento questorile deve intervenire entro le 48 ore successive alla comunicazione al giudice; il superamento di tale termine rende illegittimo il decreto di convalida.
art. 13 d.lgs. 286/1998
È richiamato dalla parte ricorrente come norma violata insieme all'art. 14 T.U.I., ma il decisum si fonda specificamente sulla disciplina del termine di convalida dell'art. 14, comma 1-bis.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
È menzionato nel motivo di ricorso quale disposizione asseritamente violata, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio su tale norma.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassato il provvedimento impugnato, decide nel merito e annulla direttamente il provvedimento questorile.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero dell'Interno.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dei provvedimenti questorili adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, T.U. immigrazione, il termine di 48 ore per la decisione del giudice decorre dalla comunicazione del provvedimento al giudice competente ed è da rispettare rigidamente.
- La convalida pronunciata oltre il termine legale è illegittima e deve essere cassata; la Corte di cassazione può, quando non siano necessari ulteriori accertamenti, decidere la causa nel merito e annullare il provvedimento amministrativo presupposto.
- Quando il ricorso denuncia specificamente il superamento del termine per la convalida e il dato temporale emerge dagli atti, la violazione del termine processuale integra motivo fondato di impugnazione.
- In presenza di accoglimento del ricorso con decisione nel merito, le spese di lite seguono la soccombenza e gravano sull'amministrazione resistente.
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