Sentenza del 13/05/2015 n. 9728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento Tarsu relativo all'anno 2005, emesso dal Comune per una superficie di spiaggia di 1.060 mq utilizzata come stabilimento balneare. Il ricorso proponeva cinque motivi, presumibilmente relativi alla debenza e alla misura della tassa e alla motivazione della sentenza, ma non conteneva, per ciascuna censura, i quesiti di diritto né il necessario momento di sintesi per i vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla Tarsu. La sentenza impugnata era stata depositata il 26 novembre 2008, quando era vigente l'art. 366-bis c.p.c., che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per le censure motivazionali. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
vizi di violazione di legge
Le censure di violazione o falsa applicazione della legge proposte in cassazione dovevano essere accompagnate da uno specifico quesito di diritto, secondo la disciplina allora vigente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizi motivazionali della sentenza impugnata
Le contestazioni relative a motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente dovevano indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'inidoneità della motivazione.
Art. 366-bis c.p.c.
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009 era obbligatorio formulare, alla fine di ciascun motivo, il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesto. La loro omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati nel periodo indicato dalla Corte.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009, ma l'abrogazione non incideva sul ricorso in esame, relativo a una sentenza pubblicata nel 2008.
Disciplina Tarsu sulle aree scoperte operative
Nel giudizio di merito era stata ritenuta assoggettabile integralmente alla Tarsu l'area scoperta utilizzata per lo stabilimento balneare, in quanto area operativa; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso può essere decisivo: se la legge applicabile al momento della pubblicazione della sentenza richiede quesiti di diritto o specifici momenti di sintesi, la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
- Per individuare le regole processuali applicabili occorre verificare la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, non soltanto la data di proposizione del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare nel merito la legittimità del tributo o dell'accertamento impugnato.
- Le aree scoperte utilizzate concretamente per attività produttive o commerciali possono essere considerate operative e, secondo la disciplina applicabile, assoggettate alla tassa rifiuti; la valutazione dipende comunque dalla normativa vigente e dalle caratteristiche effettive dell'area.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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