Sentenza del 26/05/2015 n. 2966 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Ires - Costi - Correlazione in senso ampio con l'attività d'impresa - Deducibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto un'interpretazione ampia del requisito di inerenza: un costo può essere deducibile quando è funzionale o comunque collegato all'attività imprenditoriale nel suo complesso, anche se non riferibile a uno specifico ricavo. Dal testo non risultano indicati né l'esito processuale concreto né l'eventuale annullamento o conferma dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, di un costo sostenuto dall'impresa. Il principio affermato è che la deduzione non richiede di dimostrare che il costo sia stato sostenuto per produrre una specifica componente positiva di reddito; è sufficiente che sussista una correlazione, anche ampia o indiretta, con l'attività d'impresa.
Norme richiamate
Art. 101, comma 4, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma è richiamata in relazione alla deducibilità dei costi e al requisito della correlazione con l'attività d'impresa. L'interpretazione riportata esclude la necessità di un collegamento puntuale tra il costo e una specifica componente attiva del reddito, ritenendo sufficiente un'inerenza ampia all'attività esercitata.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità di un costo non è sempre necessario individuare uno specifico ricavo direttamente prodotto dalla spesa.
- È sufficiente dimostrare che il costo presenta un collegamento oggettivo, anche indiretto o generale, con l'attività d'impresa.
- La mera contabilizzazione del costo non basta: l'impresa deve poter documentare la natura della spesa e la sua effettiva relazione con l'attività esercitata.
- In caso di contestazione, la valutazione deve concentrarsi sulla funzionalità complessiva del costo rispetto all'impresa, non soltanto sul rapporto immediato con una singola operazione produttiva.
- Poiché il testo fornito non indica le parti né l'esito processuale dettagliato, il campo relativo al vincitore è valorizzato sulla base del principio favorevole alla deducibilità, ma tale esito non è verificabile integralmente dai dati disponibili.
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