Cassazione Civile, Ordinanza n. 25087/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006, fondati su accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e diretti a recuperare a tassazione un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato il successo del contribuente, ritenendo non condivisibile il criterio dell'Ufficio che presumeva la corrispondenza tra ogni fattura o ricevuta fiscale e un assegno di pari importo versato sul conto corrente, osservando che nella pratica commerciale il pagamento può avvenire anche in forme miste o diverse. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e di avere pagato quanto dovuto; l'Agenzia ha confermato l'estinzione del debito e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale e il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità restino a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa degli accertamenti bancari posti a fondamento delle riprese fiscali
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, con effetto estintivo del giudizio a seguito del pagamento
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018
indicato come fondamento della declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere
art. 7, comma 2, lettera B), del d.l. n. 119 del 2018
richiamato dalla parte controricorrente quale disposizione della definizione agevolata
art. 7, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018
richiamato dalla parte controricorrente quale disposizione della definizione agevolata
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale che consente la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti perfezionata con il pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- Nel processo tributario, l'intervenuta estinzione del debito di imposta per adesione a una procedura agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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