Sentenza n. 3643/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del D.R. 1855/2025 del 07/04/2025 di approvazione degli atti della procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Bioscienze per il gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-15 - Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIOS-15/A - Microbiologia - Codice procedura 5640 (doc. 1); - dei verbali n. 1 (doc. 2), dell'addendum al verbale n. 1 (doc. 3), del verbale n. 2 (doc. 4) e dei relativi allegati; - del provvedimento di ammissione della Prof.ssa Briani alla procedura valutativa; - della delibera di proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Bioscienze (doc. 5), della sua approvazione da parte del CDA, del provvedimento di nomina del Prof.ssa Briani a svolgere l'impegno didattico come professoressa di prima fascia e della presa in servizio della medesima quale professore di prima fascia; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, inclusi l’ammissione, la valutazione e la proposta di chiamata della candidata prima classificata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti della procedura selettiva, deducendo, in primo luogo, che la candidata prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa per avere dichiarato nel curriculum, avente valore di autocertificazione, di aver svolto l’insegnamento di "Cellular and Molecular Microbiology" negli anni accademici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, mentre negli ultimi due anni l’insegnamento era stato tenuto dal ricorrente. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della valutazione per l’incomprensibilità dei punteggi attribuiti in assenza di sub-punteggi predeterminati, per l’utilizzo di criteri meramente quantitativi senza adeguata valutazione qualitativa, per l’omessa motivazione della prevalenza della candidata e per vizi concernenti il funzionamento e la formazione della volontà degli organi collegiali. La controinteressata ha riconosciuto l’inesattezza, qualificandola come errore materiale derivante dall’inversione di due insegnamenti, sostenendo che entrambi fossero da lei effettivamente tenuti e avessero lo stesso carico didattico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo. Il curriculum richiesto dal bando valeva come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 e costituiva, per i titoli diversi dalle pubblicazioni, l’unico strumento utilizzabile dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi. Il bando prevedeva espressamente la decadenza dei candidati in caso di dichiarazioni non veritiere. La dichiarazione relativa allo svolgimento dell’insegnamento negli anni 2018-2019 e 2019-2020 era oggettivamente non veritiera. L’errore non poteva essere regolarizzato mediante soccorso istruttorio, poiché era imputabile esclusivamente alla candidata e la successiva indicazione dell’insegnamento effettivamente svolto avrebbe costituito un’integrazione postuma della domanda, lesiva della par condicio. Non rilevavano né l’assenza di incidenza sul punteggio né la sovrapponibilità dei due insegnamenti per ore e CFU; neppure poteva assumere rilievo la documentazione prodotta solo in giudizio, estranea al procedimento amministrativo. Il TAR ha quindi annullato gli atti relativi all’ammissione e alla valutazione della controinteressata, disponendone l’esclusione e lasciando il ricorrente quale unico candidato al posto. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’Università è stata condannata alle spese in favore del ricorrente, mentre le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la chiamata di professori di prima fascia mediante procedura di valutazione presso l’università.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Il curriculum richiesto dal bando vale come dichiarazione sostitutiva relativamente ai titoli riportati.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta, in linea generale, la decadenza dai benefici ottenuti; nel settore concorsuale rileva la falsità causalmente incidente sul provvedimento attributivo, salvo che la lex specialis preveda specificamente la decadenza per la dichiarazione non veritiera.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione degli atti della procedura selettiva, ma le relative censure sono state assorbite.
art. 5 del bando
sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di valutazione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
La lex specialis collega espressamente alla dichiarazione non veritiera la decadenza dalla procedura.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata disposta l’esclusione della candidata e la prosecuzione della procedura a vantaggio del secondo classificato.
Massime di principio
- Quando il bando stabilisce che il curriculum allegato alla domanda vale come autocertificazione dei titoli e prevede la decadenza in caso di dichiarazioni non veritiere, l’amministrazione deve applicare tale conseguenza alla dichiarazione oggettivamente falsa, senza poterla sostituire con una valutazione discrezionale sull’intento del candidato o sull’incidenza concreta dell’errore, nei limiti previsti dalla lex specialis.
- Nel settore dei concorsi pubblici, la falsità dichiarativa comporta la decadenza quando la disciplina della procedura la ricollega espressamente alla non veridicità della dichiarazione; la successiva dimostrazione giudiziale del possesso di un titolo diverso da quello dichiarato non consente di integrare postumamente la domanda.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere o sostituire una dichiarazione errata imputabile esclusivamente al candidato, quando ciò comporti l’introduzione nel procedimento di un titolo o di un’attività non indicati nella domanda e determini una violazione della par condicio tra concorrenti.
- La circostanza che il titolo erroneamente dichiarato e quello effettivamente posseduto abbiano analogo contenuto, carico didattico o valore valutabile non elimina la rilevanza della falsità, se il candidato ha indicato un’attività svolta in anni diversi da quelli effettivi e non ha dichiarato nel curriculum l’attività realmente svolta.
- La documentazione prodotta soltanto nel giudizio, relativa a un titolo o a un’attività non indicati nella domanda, non può essere utilizzata per sanare l’errore dichiarativo né per integrare retroattivamente il materiale valutabile dalla commissione.
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