Sentenza del 01/12/2022 n. 4784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza civile che aveva accertato responsabilità e condanne patrimoniali (complessive € 551.237,80) e una conseguente malleva dell'assicuratore. Il contribuente ha dedotto nullità per sospensione degli atti per COVID (art.157 DL 34/2020), omessa allegazione della sentenza e difetto di motivazione (art.7 L.212/2000 e art.54 DPR 131/1986), nonché errata determinazione della base imponibile in caso di litisconsorzio facoltativo (art.57 DPR 131/1986) e duplicazione dell'imposta applicata anche sulla malleva/garanzia (art.21, co.2 DPR 131/1986). L'avviso aveva quantificato l'imposta fissa sulla risoluzione e imposta proporzionale al 3% su diverse voci (capo condanna, rivalutazione, malleva).
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha rigettato i primi due motivi (sospensione COVID e difetto di motivazione/omessa allegazione della sentenza), ritenendo legittima l'emissione dell'atto per il perfezionamento di adempimenti fiscali e che l'avviso fosse sufficientemente intellegibile con l'indicazione analitica delle voci tassate. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha ritenuto errata la liquidazione basata sull'intero importo € 551.237,80 in presenza di rapporti distinti in litisconsorzio e ha riconosciuto l'illegittima duplicazione dell'imposta sulla malleva quando questa è strettamente connessa e presuppone la condanna del debitore principale. Ne è conseguito l'annullamento in parte qua dell'avviso e la riliquidazione dell'imposta, con integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.
Norme richiamate
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 157
comma 2 (sospensione dell'invio di comunicazioni, atti e inviti tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 e relative deroghe)
La corte ha ritenuto applicabile l'eccezione prevista dal secondo comma (emissione dell'atto funzionale al perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il versamento contestuale), quindi l'avviso notificato il 16/9/2020 non è nullo per la sospensione.
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 54, co. 5
ultimo periodo relativo al contenuto dell'avviso di liquidazione
L'avviso deve indicare gli estremi dell'atto o il fatto da denunciare e la somma da pagare; la corte ha ritenuto che, se l'avviso rende intellegibile la liquidazione con l'indicazione analitica delle voci e delle basi imponibili, l'obbligo non si traduce automaticamente nell'allegazione della sentenza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, co. 1 (Statuto del contribuente)
obbligo di allegazione se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto
La corte ha riconosciuto l'esistenza del principio ma ha valutato che l'obbligo di allegazione è derogabile quando l'avviso risulti già sufficientemente comprensibile e conoscibile per il contribuente; nel caso l'analiticità delle voci soddisfaceva la funzione di motivazione.
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 21, co. 2
criterio di connessione/derivazione per l'applicazione unitaria dell'imposta
La norma richiede interpretazione restrittiva: più statuizioni si possono considerare connesse solo se l'una non può esistere senza l'altra. La corte ha ritenuto che la malleva dell'assicuratore fosse giuridicamente presupposta dalla condanna del debitore e pertanto non doveva comportare una duplicazione dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 57, co. 1
regole sulla base imponibile in presenza di più soggetti/rapporti
La corte ha interpretato la disciplina nel senso che l'imposta deve colpire i singoli rapporti giuridici investiti dalla sentenza: in caso di litisconsorzio facoltativo con rapporti distinti, non è corretta la tassazione sul totale unico pro-capite.
D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131, art. 8 (Tariffa), lett. b) e lett. e)
voci di imposta fissa e proporzionale applicate in avviso
Usata dall'Ufficio per determinare l'imposta fissa sulla risoluzione e il 3% sulle voci di condanna e accessori; la corte ha disposto la riliquidazione conformemente alla corretta individuazione delle basi imponibili.
Codice civile, art. 1299
azione di regresso tra coobbligati
Richiamato per spiegare che il pagamento da parte del coobbligato non estingue l'interesse del contribuente a ottenere la pronuncia di merito, poiché resta possibile l'azione di regresso.
Massime di principio
- La sospensione degli atti prevista per l'emergenza COVID (art.157 DL 34/2020) prevede eccezioni: gli atti necessari al perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono versamento contestuale (es. liquidazione per registrazione di atti giudiziari) possono essere emessi e notificati nel periodo sospeso.
- L'omessa allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione non comporta automaticamente nullità: l'avviso deve essere comunque intellegibile e contenere l'indicazione analitica delle voci tassate e delle basi imponibili; se così, l'onere motivazionale può ritenersi assolto senza allegazione.
- In processi con più rapporti distinti (anche in litisconsorzio facoltativo), l'imposta di registro va determinata con riferimento ai singoli rapporti giuridici investiti dalla sentenza; non è corretto tassare automaticamente l'intero importo complessivo pro capite quando le obbligazioni gravano diversamente sui coobbligati.
- La tassazione della malleva/garanzia deve valutare il nesso fra la statuizione primaria e la garanzia: se la pronuncia di malleva è strettamente derivativa e presuppone necessariamente la condanna del debitore principale, le statuizioni possono essere considerate connesse ai sensi dell'art.21(2) DPR 131/1986 e non soggette a duplicazione dell'imposta.
- Il pagamento da parte di un coobbligato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere per gli altri coobbligati: resta l'interesse del contribuente che ha impugnato l'atto, anche per tutelarsi rispetto a eventuali azioni di regresso interne.
- In sede di controllo di avvisi di liquidazione per atti giudiziari, l'Ufficio è tenuto a rendere comprensibile la ragione della liquidazione (basi imponibili, percentuali, norme applicate); se ciò manca e l'avviso non è intellegibile, il vizio può essere invalidente.
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