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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23533/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Udine che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di espulsione prefettizio emesso nei suoi confronti. In fatto, la straniera ha dedotto di essersi recata in questura per presentare domanda di protezione internazionale il 15 dicembre 2021 e di non aver potuto depositare la domanda né quel giorno né il successivo; nello stesso contesto le sarebbero stati notificati il decreto di espulsione e un ordine del questore. Con il primo motivo ha denunciato violazione del d.lgs. 25/2008, sostenendo che la questura avrebbe dovuto consentirle di formalizzare la domanda di asilo, oppure omesso esame del fatto decisivo relativo al suo tentativo di presentazione della domanda e al diniego ricevuto; ha anche richiamato prove testimoniali non considerate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del d.lgs. 286/1998 e motivazione solo apparente del provvedimento espulsivo, oltre a omesso esame dell'insussistenza dei presupposti dell'espulsione. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/1990. Con il quarto motivo ha censurato la mancata traduzione degli atti in una lingua a lei comprensibile, deducendo di non conoscere né italiano né inglese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al secondo. Ha invece rigettato il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza del giudice di pace limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al giudice di pace di Udine per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che non potesse attribuirsi al c.d. foglio notizie valore decisivo per desumere la volontà di non chiedere protezione internazionale, poiché la verifica della corretta procedura di presentazione della domanda era decisiva e non adeguatamente esaminata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25/2008, artt. 6, 7, 8 e 10

    Le garanzie procedurali relative alla domanda di protezione internazionale impongono di verificare se la domanda sia stata effettivamente consentita; la questura ha poteri di registrazione/istruttoria secondo le forme previste, non di raccogliere una dichiarazione sostitutiva di mancata volontà di chiedere protezione tramite il solo foglio notizie.

  • d.lgs. 25/2008, art. 26

    Alla questura sono attribuiti i soli poteri di registrazione e istruttoria secondo modelli specifici successivi alla presentazione della domanda; il foglio notizie non è il modulo previsto per acquisire la dichiarazione di non voler presentare la domanda di protezione internazionale.

  • d.lgs. 286/1998, art. 13

    È la base normativa del decreto di espulsione amministrativa contestato, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • l. 241/1990, artt. 3, 7, 8 e 21

    La Corte ha escluso che la mancata comunicazione di avvio del procedimento espulsivo integri vizio, in base a orientamento consolidato; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione e quella sulla comunicazione procedimentale.

  • d.lgs. 286/1998, art. 2, comma 6

    In tema di espulsione amministrativa, la traduzione dell'atto in lingua conosciuta dal destinatario è richiesta secondo i criteri di conoscibilità della lingua da parte dell'interessato.

  • d.lgs. 286/1998, art. 13, comma 7

    La P.A. deve provare la conoscenza, da parte dello straniero, della lingua italiana o di una lingua veicolare per validamente notificare l'atto tradotto in tale lingua.

  • c.p.c., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso sono stati incardinati su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il primo motivo è stato accolto, il secondo assorbito, il terzo e il quarto respinti.

  • l. 241/1990, art. 370, comma 1

    La costituzione tardiva dell'Amministrazione è stata effettuata solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, quando lo straniero deduca di aver tentato di presentare domanda di protezione internazionale senza esservi stato ammesso, il giudice deve accertare in modo puntuale tale circostanza, perché essa può incidere sulla legittimità del provvedimento espulsivo.
  • Il c.d. foglio notizie non può essere automaticamente valorizzato come prova decisiva della volontà di non chiedere protezione internazionale, poiché non coincide con la procedura legalmente prevista per la presentazione della domanda di asilo.
  • La motivazione del giudice di merito è sotto il minimo costituzionale quando si limita a richiamare una dichiarazione non pertinente rispetto alla questione decisiva, senza confrontarsi con le allegazioni e le istanze istruttorie sulla mancata ricezione della domanda di protezione.
  • In tema di espulsione amministrativa, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/1990 non determina, di regola, invalidità del provvedimento.
  • In materia di notificazione del decreto di espulsione, grava sulla pubblica amministrazione l'onere di dimostrare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua in cui l'atto è tradotto; tale accertamento è rimesso al giudice di merito sulla base delle prove acquisite, incluse le dichiarazioni rese dall'interessato nel foglio notizie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privatoObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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