Cassazione Penale, Sentenza n. 2508/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati edilizi e ambientali (tra cui violazioni del DPR n.380/01 e altre norme) deducendo: per Migliaccio insufficiente correlazione tra imputazione e sentenza per aver ritenuto condotte commissive nonostante la contestazione fosse incentrata su omissioni di vigilanza; commistione illogica tra condotte omissive e commissive e vizio di motivazione; prescrizione già maturata. Per i Carratta censure sulla mancata considerazione della buona fede e degli atti amministrativi (DIA, pareri, nulla osta), insufficiente prova dell'elemento soggettivo e mancata concessione delle attenuanti generiche e valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Migliaccio i motivi sono considerati carenti di specificità perché la sentenza di merito fonda la responsabilità su autonome e autosufficienti ragioni sia omissive che commissive; la contestazione non ha impedito la difesa e non si configura mutamento del fatto. Le censure sui concorsi e sulla motivazione sono superate dalla "doppia conforme" tra prime due sentenze che evidenzia condotte di compartecipazione e strumentalizzazione dei ruoli; la prescrizione è esclusa avendo la consumazione ultimo atto individuato al 19/05/2014. Per i Carratta sono inammissibili o manifestamente infondati i motivi sulla buona fede e sui titoli amministrativi, nonché quelli sul trattamento sanzionatorio, ritenendo la motivazione congrua e richiamando la gravità dei fatti e la personalità criminale dei condannati. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 44
La Corte ha ritenuto che la posizione di garanzia prevista dalla normativa edilizia possa fondare responsabilità sia per omissioni di vigilanza sia in relazione a condotte commissive connesse al rilascio di titoli abilitativi illegittimi
DPR n. 380/2001, art. 27
Richiamato in relazione alla posizione di garanzia e agli obblighi di vigilanza del pubblico funzionario
Legge n. 241/1990, art. 19
La norma è stata richiamata nella riqualificazione del reato amministrativo-contabile connesso ai procedimenti autorizzatori
Codice penale, art. 40 comma 2 (culpa in omissione)
La Corte ha confermato che l'omissione colposa nella posizione di garanzia può integrare la responsabilità penale anche quando nel complesso emergano condotte commissive: le diverse 'rationes decidendi' possono coesistere
Codice penale, art. 157 (decorso della prescrizione)
La prescrizione, in caso di concorso nel reato edilizio, decorre dall'ultima condotta di consumazione del reato; la Corte ha individuato tale ultima condotta nella data indicata nel capo di imputazione (19/05/2014)
Codice penale, art. 133 (criteri di determinazione della pena)
Richiamato dai ricorrenti per contestare la quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che ha valorizzato gravità, personalità e recidiva
Codice di procedura penale, art. 521 e art. 597
artt. 521, 597 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e di rito; la Corte ha ritenuto che i motivi siano carenti di specificità e che non vi sia violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
La norma è stata invocata per censure sulla motivazione di merito; la Corte ha valutato tali censure come manifestamente infondate o inammissibili perché i fatti e le prove erano stati adeguatamente considerati
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per determinare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che critichi solo una delle diverse motivazioni autonome della sentenza di merito è in genere inammissibile per carenza di specificità: è necessario affrontare tutte le "rationes decidendi" rilevanti
- La presenza simultanea di condotte omissive e commissive non configura di per sé una commistione viziosa: i giudici possono fondare la responsabilità su profili distinti e autosufficienti (omissione di vigilanza nella posizione di garanzia e atti commissivi come il rilascio di permessi)
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto per configurare mutamento del fatto; se l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa, la correlazione è rispettata
- In ipotesi di concorso nel reato edilizio la prescrizione decorre dall'ultima condotta di consumazione: bisogna determinare con precisione la data dell'ultimo atto rilevante
- Le DIA e altri atti amministrativi non preservano automaticamente dalla responsabilità penale se risultano affetti da vizi o non costituiscono titolo idoneo per gli interventi realizzati; la buona fede deve essere concretamente provata
- Quando le decisioni di primo e secondo grado formano una "doppia conforme", la motivazione complessiva risulta rafforzata e rende più difficile il successo di censure di merito in cassazione
- Le questioni relative a quantificazione della pena e concessione delle attenuanti richiedono la confutazione puntuale della motivazione di merito per essere ritenute fondate in cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →