Sentenza n. 107/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20.11.2024, n. 1169.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 novembre 2024, n. 1169
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 3.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché a corrisponderle la Retribuzione Professionale Docenti relativa all'anno scolastico 2020/2021, in relazione al servizio prestato mediante contratti a termine. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza al giudicato, anche dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente, l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute e il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. È stata inoltre applicata, su richiesta della parte e ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in difetto, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio consente di procedere all'esecuzione forzata del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice e, nel giudizio di ottemperanza, supporta l'ordine giudiziale di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per incentivare l'esecuzione tempestiva del giudicato, individuando il termine iniziale e quello finale della sua applicazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non formula contestazioni sostanziali, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente all'ordine di esecuzione, stabilendo che intervenga in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'adempimento o dell'insediamento del commissario ad acta.
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