Cassazione Penale, Ordinanza n. 13066/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e un "travisamento del fatto". Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurando la conferma della pena prossima al minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà doglianze di merito, dirette a ottenere una diversa lettura delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che non sia deducibile il travisamento del fatto quando ciò implichi la sovrapposizione della valutazione della Cassazione a quella dei giudici di merito. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la pena era stata confermata nel minimo edittale, con motivazione ritenuta congrua, e che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dall'assenza di elementi positivi; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro sostanziale implicito nella motivazione sulla congruità della pena, specie quando questa sia prossima al minimo edittale.
art. 62-bis c.p.
Richiamato nel senso che, dopo la modifica del 2008, l'incensuratezza dell'imputato non è più sufficiente da sola a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; è sufficiente il rilievo dell'assenza di elementi o circostanze positive.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
Indicato quale intervento normativo che ha inciso sulla disciplina delle circostanze attenuanti generiche.
L. 24 luglio 2008, n. 125
Legge di conversione del decreto che ha modificato l'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per chiedere alla Corte di cassazione di sovrapporre una propria ricostruzione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito o di sostituire nuovi criteri valutativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- Quando la pena è applicata in misura prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione sul punto si attenua e può risultare sufficiente il richiamo alla congruità e adeguatezza della sanzione, implicando tali espressioni il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; l'incensuratezza, di per sé sola, non impone più la concessione del beneficio.
- La conferma della pena nel minimo edittale e il rigetto delle attenuanti generiche, se sorretti da motivazione essenziale ma sufficiente, non integrano vizio censurabile in cassazione.
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