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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2016

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2015, N. 5 (DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO))

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina compensi, spese, missioni e rimborsi dei componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, prevedendo attività a titolo gratuito, possibilità di sedute telematiche e criteri per autorizzazione e copertura delle spese. Modifica inoltre la legge regionale n. 5/2015 sui punti relativi a convocazioni, spese di funzionamento e norme connesse.

Funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e disciplina delle missioni

Funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, il regime di funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo prevista dalla legge regionale n. 5 del 2015, con particolare riguardo a gratuità dell’incarico, spese di funzionamento, missioni e rimborsi. Interviene anche su alcune disposizioni della legge regionale n. 5/2015 per adeguarne la disciplina organizzativa ed economica.

Gratuità dell’incarico e modalità di svolgimento delle sedute

Ai componenti della Consulta, compresi Presidente, Vicepresidenti e altri membri, non spetta alcun trattamento economico né gettone di presenza per l’esercizio delle funzioni. L’attività è svolta a titolo di liberalità. Per contenere i costi, le sedute della Consulta e del comitato esecutivo possono svolgersi anche in via telematica.

Spese di funzionamento e partecipazione alle attività

La competente struttura dell’Assemblea legislativa provvede direttamente, nell’ambito delle spese di funzionamento della Consulta, alle spese relative:

  • alla partecipazione dei componenti alle sedute formalmente convocate della Consulta e del comitato esecutivo, in Italia o all’estero;
  • alla partecipazione a incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze, in Italia o all’estero;
  • ai casi in cui i componenti si rechino in Italia o all’estero in rappresentanza della Consulta.

I rimborsi spesa restano ammessi solo in via residuale e richiedono espressa autorizzazione del Presidente della Consulta, secondo criteri, modalità e limiti fissati dal disciplinare allegato. La struttura dell’Assemblea sostiene anche le spese per l’organizzazione delle riunioni della Consulta, del comitato esecutivo e di altri incontri attinenti ai compiti della Consulta, sia in Italia sia all’estero.

Regole specifiche per Presidente e Vicepresidente consigliere regionale

Le spese del Presidente della Consulta e del Vicepresidente eletto tra i consiglieri regionali, quando partecipano alle sedute o ad altri eventi svolti presso la sede della Regione Emilia-Romagna o nel Comune di Bologna, sono coperte tramite il rimborso previsto dalla legge regionale n. 11 del 2013 sul funzionamento dell’Assemblea legislativa. Le spese complessive di funzionamento della Consulta non possono superare gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di bilancio dell’Assemblea.

Inviti a esperti e altri soggetti

Il Presidente della Consulta e i Vicepresidenti, d’intesa tra loro, possono invitare persone esperte o comunque utili alle attività della Consulta a partecipare a singole sedute, nonché a incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze in Italia o all’estero. Le spese di partecipazione degli invitati seguono le regole previste per i componenti della Consulta.

Disciplina delle missioni

Ai fini della legge, per missione si intende la partecipazione alle attività previste per i componenti della Consulta e per gli invitati. Per ottenere la copertura delle spese, consultori e invitati devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Consulta; in caso di assenza o impedimento, l’autorizzazione spetta al Vicepresidente eletto tra i consiglieri regionali.

Il Presidente, in ragione della carica istituzionale, può effettuare missioni dando preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza.

Le missioni sono autorizzate prendendo a riferimento la residenza anagrafica dei consultori e degli invitati, oppure la residenza effettiva se più conveniente per le spese di viaggio a carico dell’Assemblea. Per il Presidente e per il Vicepresidente consigliere regionale, quando la presenza in Regione per l’attività consiliare coincide con l’invio in missione, l’inizio e il termine della missione si considerano da Bologna. Per i consultori residenti in Italia ma fuori dal territorio regionale, come residenza rileva la sede in Emilia-Romagna dell’ente o associazione che li ha designati secondo la legge regionale n. 5/2015.

La legge rinvia a un disciplinare allegato per criteri, modalità di svolgimento delle missioni e limiti di spesa.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015

La legge modifica la disciplina della Consulta contenuta nella legge regionale n. 5 del 2015:

  • la Consulta può essere convocata fino a due volte, sostituendo il precedente limite di “almeno due volte”;
  • è eliminato il riferimento al “regolamento di cui al” nell’articolo sulle spese di funzionamento;
  • è sostituita la previsione secondo cui l’Assemblea legislativa disciplina con legge le spese di funzionamento della Consulta;
  • sono soppressi il secondo e il terzo periodo di una disposizione relativa alla Consulta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Testo integrale

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