Sentenza n. 207/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari ex art.55 c.p.a., -della determinazione n. generale 459 (n. settore 251) del 26 giugno 2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha approvato i verbali di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597, approvato la proposta di aggiudicazione per come formulata nel verbale n.5 del 5 maggio 2025, aggiudicato l'appalto di che trattasi in favore della Velia Ambiente S.r.l., che ha offerto un ribasso del 10,20% sull'importo posto a base di gara; -della determinazione n. generale 311 del 9 maggio 2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha preso atto dei verbali di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597; -dei verbali di gara relativi all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597; -della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara relativa all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il bando/disciplinare di gara ove venisse interpretato nel senso di circoscrivere la verifica dell'anomalia dell'offerta soltanto all'ipotesi che “le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La ricorrenza di tale condizione costituisce elemento specifico, ai sensi dell'art. 110 del Codice”; nonché nella parte in cui, per un mero refuso, ha ricondotto il sub-criterio di cui al punto 1.1 del disciplinare di gara tra quelli ricompresi nella lettera D (“Punteggi discrezionali”) in luogo del carattere quantitativo di cui alla lettera Q; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l'illegittimo primo classificato; e per la condanna del Comune di Mercato San Severino e della Centrale Unica di Committenza a risarcire SI.ECO S.p.A. del danno ingiusto cagionato dall'illegittima aggiudicazione dell'appalto, nonché dallo svolgimento della gara e dall'esito dell'aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero - se non possibile- per equivalente economico; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e per l’accertamento del diritto della SI.ECO a divenire aggiudicataria dell’appalto a seguito della riforma della graduatoria, con accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto e richiesta di subentro da intendere come risarcimento in forma specifica; in via gradata, per il risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e servizi complementari, nonché i verbali di gara e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la carenza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria rispetto ai contenuti minimi del capitolato, sostenendo che mancassero un quadro riepilogativo dei servizi, il piano di assorbimento del personale e l'indicazione della classificazione Euro 5 o Euro 6 dei mezzi. Ha inoltre contestato l'incongruenza tra il raddoppio della frequenza della raccolta di plastica e metalli e il numero di sacchi offerti, nonché l'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai mezzi impiegati, lamentando anche l'inesistenza della spazzatrice ibrida dichiarata dall'aggiudicataria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del sotto-criterio 1.1 del disciplinare, relativo alla fornitura di distributori automatici aggiuntivi per i kit di sacchetti, sostenendo che l'aggiudicataria non avesse offerto alcuna miglioria e che, trattandosi di criterio quantitativo, non fosse possibile attribuire i nove punti assegnati. Con il terzo motivo ha contestato la mancata verifica di anomalia dell'offerta, ritenendo illegittima la clausola del disciplinare che individuava il superamento dei quattro quinti dei punteggi tecnici ed economici quale presupposto per l'avvio della verifica, in quanto riproduttiva del previgente art. 97 d.lgs. 50/2016 e incompatibile con l'art. 110 d.lgs. 36/2023. Con i motivi aggiunti, proposti dopo la stipulazione del contratto, ha reiterato le censure e chiesto l'inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il capitolato non imponesse né un quadro riepilogativo dei servizi né un piano di assorbimento del personale; l'offerta dell'aggiudicataria conteneva comunque un quadro sinottico delle migliorie e una relazione sufficientemente dettagliata. La diversa analiticità nella descrizione dei servizi non rendeva l'offerta inammissibile. L'omessa indicazione espressa della classe Euro 5 o Euro 6 per ciascun mezzo non è stata ritenuta invalidante, poiché il capitolato imponeva il rispetto della classe emissiva ma non la specifica dichiarazione nell'offerta e, inoltre, in giudizio è stata dimostrata la conformità dei mezzi. Non è stata ravvisata l'incongruenza sulla frequenza della raccolta, anche perché il relativo elemento non era oggetto di valutazione e, per le utenze non domestiche, erano stati previsti 24 sacchi trimestrali. La valutazione dei mezzi ai fini dei sotto-criteri 1.8 e 2.2 è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica della commissione, non manifestamente irragionevole, poiché fondata non solo sul numero ma anche sulle caratteristiche dei mezzi. La contestazione sull'inesistenza della spazzatrice ibrida è stata smentita dal libretto di circolazione prodotto in giudizio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto la natura quantitativa del sotto-criterio 1.1, escludendo margini di discrezionalità nell'attribuzione del punteggio. Tuttavia, interpretando complessivamente e secondo buona fede l'offerta tecnica, ha ritenuto che la tabella della miglioria indicasse inequivocabilmente la volontà di offrire complessivamente sei distributori, cioè tre previsti dal capitolato e tre aggiuntivi. L'erroneo riferimento ai distributori “forniti” dalla stazione appaltante è stato qualificato come errore riconoscibile nella manifestazione della volontà, non invalidante l'offerta. Quanto al terzo motivo, il TAR ha affermato che l'art. 110 d.lgs. 36/2023 non stabilisce una soglia automatica obbligatoria di anomalia nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma rimette alla stazione appaltante la valutazione dell'opportunità di procedere alla verifica sulla base di elementi specifici predeterminati nel bando. La scelta di utilizzare il superamento dei quattro quinti dei punteggi tecnico ed economico quale soglia di allarme è stata ritenuta ragionevole e legittima, non essendo vietata dal vigente codice dei contratti pubblici. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare l'anomalia del ribasso del 10,20%. Esclusa l'illegittimità dell'aggiudicazione, è stata respinta anche la domanda di inefficacia e subentro e quella risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori in favore del Comune ed euro 1.500 oltre accessori in favore dell'impresa controinteressata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare, non esaminata autonomamente perché il giudizio è stato definito nel merito.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'adozione della sentenza.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
art. 122 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro quale forma di risarcimento in forma specifica; la domanda è stata respinta per l'insussistenza dell'illegittimità dell'aggiudicazione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Attribuisce alla stazione appaltante il potere di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa; consente al bando di predeterminare gli elementi specifici per l'avvio della verifica e non impone una soglia automatica, ma non vieta l'utilizzo della soglia dei quattro quinti come criterio di allarme.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La soglia dei quattro quinti è stata ricondotta al previgente regime, ma il suo utilizzo nel nuovo sistema non è stato ritenuto vietato, purché configurato come criterio discrezionale predeterminato per individuare gli elementi specifici di possibile anomalia.
art. 1, comma 2, legge delega n. 78/2022
Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di gold plating; la censura è stata respinta, non ravvisandosi un'illegittima autolimitazione del potere di verifica.
Massime di principio
- Nelle gare soggette all'art. 110 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve predeterminare nel bando gli elementi specifici sulla base dei quali può avviare la verifica di anomalia, ma non è obbligata a utilizzare una soglia automatica prevista dalla legge né le è vietato adottare, quale criterio oggettivo di allarme, il superamento dei quattro quinti dei punteggi tecnico ed economico, purché tale scelta sia ragionevole e coerente con la gara.
- La mancata indicazione espressa nell'offerta tecnica di un requisito imposto dal capitolato non determina automaticamente l'incompletezza o l'inammissibilità dell'offerta quando la lex specialis non prescriva quella specifica dichiarazione e non emergano elementi contrari alla conformità sostanziale dell'offerta; tale conformità può essere comprovata anche nel giudizio.
- La valutazione della commissione di gara sul punteggio da attribuire a mezzi e attrezzature, quando il criterio considera non solo il numero ma anche le caratteristiche tecniche, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.
- L'interpretazione dell'offerta tecnica deve considerare il suo contenuto complessivo, secondo criteri sistematici, oggettivi e di buona fede; un errore lessicale riconoscibile nella descrizione dell'impegno negoziale non invalida l'offerta quando il contesto e le tabelle riepilogative rendano univoca la volontà effettivamente manifestata.
- Quando la lex specialis non impone specifici elaborati ulteriori, la loro mancata produzione non può essere posta a fondamento dell'esclusione se l'offerta contiene una descrizione sufficientemente dettagliata delle prestazioni richieste; una diversa analiticità tra le singole parti dell'offerta non comporta di per sé carenza essenziale.
- La domanda di inefficacia del contratto, di subentro o di risarcimento conseguente all'aggiudicazione presuppone l'accertamento dell'illegittimità dell'atto di gara; in mancanza di tale illegittimità, le domande consequenziali devono essere respinte.
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