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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32441/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo, riferito alla dosimetria della pena: il ricorrente contestava la congruità della pena inflitta. La Corte rileva però che la motivazione della sentenza di appello, nel richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato, era già esaustiva e priva di vizi censurabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per cui vi è stata condanna in appello, richiamato solo come dato della sentenza impugnata.

  • art. 133 c.p.

    La Corte richiama i criteri legali di commisurazione della pena; la motivazione che li applica, valorizzando gravità del fatto e precedenti, è ritenuta sufficiente e immune da vizi di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla pena è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo sintetico ma completo, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e delle ragioni concrete della determinazione sanzionatoria.
  • La valutazione di congruità della pena non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è esauriente e priva di illogicità manifeste.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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