Cassazione Penale, Sentenza n. 21791/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per i reati posti a capo A (art. 642 c.p.) e capo B (art. 367 c.p.), commessi il 21/08/2013. Il ricorrente deduceva: (i) inosservanza di norme processuali e inutilizzabilità di documenti prodotti dalla parte civile acquisiti tramite indagini difensive all'estero senza dichiarazione di conformità o autenticazione e senza rogatoria; (ii) carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito; (iii) assenza di adeguata motivazione sulle statuizioni civili e dubbia quantificazione delle spese dedotte dalla parte civile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'esito di merito. Ha ritenuto non fondata la doglianza sull'inutilizzabilità dei documenti ottenuti autonomamente dalla parte civile presso amministrazioni estere, richiamando orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione dell'inutilizzabilità per atti assunti tramite rogatoria non si applica a documenti acquisiti autonomamente dalla parte all'estero; ha inoltre ritenuto generici e infondati i motivi di doglianza sulla motivazione (divieto di nuovo esame del merito in cassazione) e ha giudicato fondata la motivazione del giudice di merito in ordine alle statuizioni civili basate sulla testimonianza; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 2.000 in favore di UnipolSai oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Ha disciplinato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto che il procedimento è stato trattato secondo tale norma
art. 181 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure sulle formalità di produzione e utilizzazione della documentazione; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme invocate a pena di nullità relative alla formazione e controllo della prova documentale; la Cassazione non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato
art. 234 cod. proc. pen.
Rilevante per la valutazione dell'utilizzabilità di atti documentali provenienti dall'estero: la Corte ha affermato che per documenti acquisiti autonomamente dalla parte presso amministrazioni straniere si applica la disciplina degli artt. 234 e ss. c.p.p. e non la sanzione della inutilizzabilità prevista per atti assunti tramite rogatoria
art. 727 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio processuale; la Corte lo ha ricompreso tra le norme la cui presunta inosservanza non è stata dimostrata in modo specifico
art. 729 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali la cui presunta violazione ha formato oggetto del primo motivo di ricorso ritenuto aspecifico
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti da questa norma
art. 83 D.L. 18/2020
Richiamato in relazione al calcolo dei termini di prescrizione (sospensione di giorni 64): la Corte ha considerato tale sospensione nel computo della prescrizione intervenuta posteriormente alla sentenza di appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette di disporre le conseguenze economiche della pronuncia di cassazione; la Corte l'ha invocata per la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende
art. 642 cod. pen.
Norma sostanziale cui si riferisce il capo A della sentenza di condanna (furto o appropriazione indebita a seconda del contesto processuale); la condanna è stata confermata
art. 367 cod. pen.
Norma sostanziale cui si riferisce il capo B della sentenza di condanna; la condanna è stata confermata
Massime di principio
- Documenti amministrativi ottenuti autonomamente da una parte presso amministrazioni estere possono essere utilizzabili nel processo: l'inutilizzabilità prevista per atti assunti tramite rogatoria non si applica automaticamente a tali documenti, che vanno valutati secondo gli artt. 234 e ss. c.p.p.
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito dei fatti: i motivi che propongono una diversa ricostruzione probatoria o chiedono la rivalutazione delle prove sono inammissibili o infondati se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente
- Le censure processuali devono essere specifiche e non generiche: deduzioni aspecifiche sulla violazione di norme processuali rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Il giudice può basare le statuizioni civili anche sulla testimonianza che fornisce una quantificazione plausibile delle spese, e la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito salvo palese illogicità o mancanza di motivazione
- Difetti formali o tardivi nell'impugnazione originaria possono rendere inammissibili anche motivi aggiunti o memorie successive che avrebbero potuto colmare i vizi, se l'impugnazione principale è radicalmente viziata
- Il calcolo della prescrizione tiene conto di sospensioni previste da norme emergenziali; tuttavia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso può impedire che la Corte dichiari il decorso della prescrizione in sede di legittimità
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