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Sentenza

Sentenza del 02/09/2016 n. 4561 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Coobbligazione solidale - Giudicato formatosi verso la parte attiva processualmente - Coobbligato inattivo - Estensione effetti - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento, sostenendo di poter beneficiare del giudicato favorevole formatosi in un precedente giudizio promosso dall’altro coobbligato solidale. Sebbene il ricorrente non avesse partecipato attivamente al giudizio precedente, la decisione favorevole avrebbe inciso sul presupposto comune dell’obbligazione solidale.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta fondata. Il giudicato favorevole ottenuto dall’altro coobbligato può produrre effetti riflessi anche nei confronti del coobbligato rimasto inattivo, pur trattandosi di soggetti formalmente diversi nel precedente processo. Si tratta di giudicato riflesso, distinto dal giudicato ultrattivo, e non della diretta estensione automatica del giudicato tra le stesse parti. Il coobbligato inattivo può quindi avvalersene per contestare la successiva cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, il coobbligato che non ha partecipato attivamente al processo può beneficiare degli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da un altro coobbligato, quando la decisione riguarda un presupposto comune dell’obbligazione.
  • L’effetto favorevole non deriva da un giudicato direttamente vincolante tra le stesse parti, ma dal cosiddetto giudicato riflesso, cioè dall’incidenza della decisione su un rapporto giuridico comune o dipendente.
  • Il giudicato favorevole può essere opposto anche contro una successiva cartella di pagamento, purché il coobbligato dimostri l’identità del presupposto impositivo e l’effettiva riferibilità della pronuncia alla pretesa azionata nei suoi confronti.
  • La mancata partecipazione al precedente giudizio non impedisce necessariamente di invocare il risultato favorevole; tuttavia, gli effetti non devono essere estesi oltre l’oggetto e i limiti effettivi della decisione precedente.

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