Cassazione Penale, Sentenza n. 10386/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello per plurimi profili: difetto di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti e futili (gelosia/pretesa di controllo sentimentale); mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; censure sulla qualificazione del concorso di persone (in particolare la consapevolezza di Massimo Distefano del progetto omicidiario e l'applicabilità dell'art. 116 cod. pen.); contestazioni sulla fondatezza della chiamata in correità e sulla valutazione delle dichiarazioni (art. 192, comma 3 c.p.p.) relativamente alla distruzione del cadavere e al ruolo di Giuseppe Sciurello; doglianze sulle statuizioni civili e sulla provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di merito: condanne penali pronunciate in sede di merito (tra cui ergastolo per Ignazio Sciurello, 24 anni per Massimo Distefano, 3 anni per Giuseppe Sciurello) non sono state sindacate nel merito. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (con importi specifici liquidati per alcune parti civili), oltre agli altri oneri accessori come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicata per qualificare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che Distefano abbia concorso dolosamente nell'omicidio in quanto consapevole e partecipe del progetto omicidiario.
art. 116 cod. pen.
Richiamata nella discussione difensiva come possibile attenuante per il caso di evento prevedibile; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante invocata perché il giudice di merito ha concluso per la consapevolezza e l'adesione dolosa del concorrente.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla valutazione della chiamata in correità: la Corte ha confermato che la dichiarazione di un coimputato può valere come fonte di prova se riscontrata da elementi diversi ed autonomi, e ha ritenuto adeguati i riscontri utili a fondare la responsabilità di Giuseppe Sciurello.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente nella comparazione delle circostanze (attenuanti vs aggravanti): la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha dato prevalenza/ equivalenza delle circostanze in funzione della gravità dei fatti e del profilo del reo.
art. 540, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'operatività della provvisionale: la Corte ha ricordato che la clausola di provvisoria esecutività della provvisionale è operativa per legge e non impugnabile in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e delle somme per la Cassa delle ammende.
art. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati per la liquidazione e il pagamento delle spese di patrocinio a spese dello Stato alle parti civili ammesse; la Corte rinvia alla Corte d'Assise d'Appello per decretarne l'ammontare quando dovuto allo Stato.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della motivazione: non è consentita in Cassazione una rivalutazione del merito né la rielaborazione alternativa delle prove stimate dai giudici di merito.
- Il concorso di persone nel reato può realizzarsi anche nella fase esecutiva e senza un previo concerto; la partecipazione materiale e la conoscenza degli elementi rilevanti (es. gelosia ossessiva del promotore, disponibilità dell'arma, presenza al luogo del fatto) possono dimostrare la consapevolezza e quindi il dolo concorsuale.
- La gelosia, di per sé, non costituisce automaticamente fatto ingiusto idoneo a configurare l'attenuante della provocazione: va valutata oggettivamente la 'ingiustizia' del fatto altrui secondo il comune sentire sociale e le regole di convivenza.
- Le dichiarazioni di un coimputato (chiamata in correità) possono essere valutate come prova se sussistono riscontri esterni, anche indiziari, forniti da altre fonti diverse e autonome.
- Le attenuanti generiche possono essere negate o ridimensionate in presenza di elevata gravità del fatto, plurimi precedenti penali o comportamento soggettivo negativo; la mera collaborazione processuale non garantisce automaticamente la prevalenza delle attenuanti.
- La provvisionale liquidata in sede penale (art. 540, comma 2 c.p.p.) è di regola esecutiva e, per la sua natura discrezionale e delibativa, difficilmente è sindacabile in Cassazione.
- L'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione comporta, ai sensi dell'ordinamento processuale, il pagamento delle spese e, spesso, il versamento di somme aggiuntive alla Cassa delle ammende.
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