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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10386/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello per plurimi profili: difetto di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti e futili (gelosia/pretesa di controllo sentimentale); mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; censure sulla qualificazione del concorso di persone (in particolare la consapevolezza di Massimo Distefano del progetto omicidiario e l'applicabilità dell'art. 116 cod. pen.); contestazioni sulla fondatezza della chiamata in correità e sulla valutazione delle dichiarazioni (art. 192, comma 3 c.p.p.) relativamente alla distruzione del cadavere e al ruolo di Giuseppe Sciurello; doglianze sulle statuizioni civili e sulla provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Di conseguenza sono confermate le statuizioni di merito: condanne penali pronunciate in sede di merito (tra cui ergastolo per Ignazio Sciurello, 24 anni per Massimo Distefano, 3 anni per Giuseppe Sciurello) non sono state sindacate nel merito. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (con importi specifici liquidati per alcune parti civili), oltre agli altri oneri accessori come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Applicata per qualificare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che Distefano abbia concorso dolosamente nell'omicidio in quanto consapevole e partecipe del progetto omicidiario.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamata nella discussione difensiva come possibile attenuante per il caso di evento prevedibile; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante invocata perché il giudice di merito ha concluso per la consapevolezza e l'adesione dolosa del concorrente.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla valutazione della chiamata in correità: la Corte ha confermato che la dichiarazione di un coimputato può valere come fonte di prova se riscontrata da elementi diversi ed autonomi, e ha ritenuto adeguati i riscontri utili a fondare la responsabilità di Giuseppe Sciurello.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella comparazione delle circostanze (attenuanti vs aggravanti): la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha dato prevalenza/ equivalenza delle circostanze in funzione della gravità dei fatti e del profilo del reo.

  • art. 540, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'operatività della provvisionale: la Corte ha ricordato che la clausola di provvisoria esecutività della provvisionale è operativa per legge e non impugnabile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e delle somme per la Cassa delle ammende.

  • art. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamati per la liquidazione e il pagamento delle spese di patrocinio a spese dello Stato alle parti civili ammesse; la Corte rinvia alla Corte d'Assise d'Appello per decretarne l'ammontare quando dovuto allo Stato.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della motivazione: non è consentita in Cassazione una rivalutazione del merito né la rielaborazione alternativa delle prove stimate dai giudici di merito.
  • Il concorso di persone nel reato può realizzarsi anche nella fase esecutiva e senza un previo concerto; la partecipazione materiale e la conoscenza degli elementi rilevanti (es. gelosia ossessiva del promotore, disponibilità dell'arma, presenza al luogo del fatto) possono dimostrare la consapevolezza e quindi il dolo concorsuale.
  • La gelosia, di per sé, non costituisce automaticamente fatto ingiusto idoneo a configurare l'attenuante della provocazione: va valutata oggettivamente la 'ingiustizia' del fatto altrui secondo il comune sentire sociale e le regole di convivenza.
  • Le dichiarazioni di un coimputato (chiamata in correità) possono essere valutate come prova se sussistono riscontri esterni, anche indiziari, forniti da altre fonti diverse e autonome.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate o ridimensionate in presenza di elevata gravità del fatto, plurimi precedenti penali o comportamento soggettivo negativo; la mera collaborazione processuale non garantisce automaticamente la prevalenza delle attenuanti.
  • La provvisionale liquidata in sede penale (art. 540, comma 2 c.p.p.) è di regola esecutiva e, per la sua natura discrezionale e delibativa, difficilmente è sindacabile in Cassazione.
  • L'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione comporta, ai sensi dell'ordinamento processuale, il pagamento delle spese e, spesso, il versamento di somme aggiuntive alla Cassa delle ammende.

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