Cassazione Civile, Ordinanza n. 31392/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori per tardività della denuncia e dell'azione ex art. 1669 c.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei limiti di legge.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due proprietari di una villetta acquistata da una società costruttrice poi cancellata hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi vizi dell'immobile, tra cui infiltrazioni dalla copertura e dalla cantina, cedimenti del marciapiede e del passo carraio, crepe nella facciata e nell'area box, rotture di piastrelle e difetti degli infissi. Il tribunale aveva inquadrato la vicenda nell'art. 1669 c.c. e aveva condannato in solido il direttore dei lavori e il progettista, rigettando le eccezioni di decadenza e prescrizione. In appello, il solo direttore dei lavori aveva ottenuto la riforma della decisione nei suoi confronti, perché la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la denuncia e intempestiva l'azione rispetto ai termini dell'art. 1669 c.c., distinguendo tra i vizi della cantina, emersi e denunciati oltre il decennio dalla fine dei lavori, e gli altri vizi, già percepibili e contestati ben prima dell'accertamento tecnico preventivo. I proprietari hanno quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo per omesso esame della dedotta inammissibilità dell'appello; il secondo per omessa pronuncia e violazione di norme processuali sulla stessa eccezione; il terzo per nullità della sentenza per avere affermato erroneamente che l'eccezione non fosse stata riproposta nelle conclusioni; il quarto per violazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'art. 696 c.p.c., sostenendo che la scoperta dei vizi e la decorrenza dei termini avrebbero dovuto essere ancorate all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e che comunque i vizi erano stati denunciati tempestivamente anche tenendo conto della solidarietà tra i responsabili e del riconoscimento dei difetti da parte del costruttore. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, chiarendo che l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e che, una volta che il giudice di appello decida il merito, la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello non è censurabile come omessa pronuncia; inoltre la censura ex art. 342 c.p.c. era comunque non autosufficiente. Il quarto motivo è stato respinto perché i ricorrenti miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, mentre la Corte territoriale aveva accertato in fatto che per alcuni vizi la conoscenza era intervenuta prima dell'a.t.p. e, per le infiltrazioni in cantina, la denuncia era comunque successiva al decennio dalla fine dei lavori; la Cassazione ha ribadito che il termine di denuncia ex art. 1669 c.c. decorre dalla conoscenza sicura dei gravi difetti, ma non richiede necessariamente e sempre un a.t.p., essendo il momento di acquisizione della piena conoscenza un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
Nei gravi difetti dell'opera il termine per la denuncia e per l'azione decorre dalla conoscenza sicura e apprezzabile dei difetti e delle loro cause; tale momento è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non coincide necessariamente con l'esito di un accertamento tecnico preventivo.
art. 696 c.p.c.
L'accertamento tecnico preventivo può essere utile alla comprensione dei vizi, ma non è in sé sempre necessario perché decorra il termine di denuncia previsto dall'art. 1669 c.c.
art. 342 c.p.c.
La censura di inammissibilità dell'appello richiede specifica indicazione del contenuto dei motivi di gravame rispetto alla sentenza impugnata; in mancanza di autosufficienza la doglianza non è scrutinabile.
art. 348-bis c.p.c.
La mancata pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis resta assorbita dalla decisione che definisce il merito del gravame.
art. 348-ter c.p.c.
Se il giudice d'appello decide il merito senza adottare la forma semplificata di inammissibilità, la sentenza è impugnabile solo per vizi propri e non per la mera omissione di quella declaratoria.
art. 360 c.p.c.
Il vizio ex n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o l'omessa pronuncia su eccezioni processuali; il n. 3 attiene a errori di diritto, non alla rivalutazione del fatto.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e il contenuto rilevante dei motivi di appello; in difetto la censura è inammissibile.
art. 96 c.p.c.
La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna per responsabilità aggravata e il riconoscimento di una somma ulteriore a favore della controparte e della cassa delle ammende, quale presidio contro l'abuso del processo.
art. 380-bis c.p.c.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere delegato, si applicano le conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione processuale non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; quel motivo attiene al mancato esame di un fatto storico, non alla mancata decisione su questioni giuridiche o processuali.
- Se il giudice d'appello decide la causa nel merito, la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello resta assorbita e non può essere censurata come vizio autonomo solo perché non è stata pronunciata nelle forme semplificate.
- La doglianza di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere proposta in modo autosufficiente, indicando il contenuto dei motivi di gravame e il loro confronto con la sentenza impugnata; in mancanza, il controllo di legittimità non è possibile.
- In tema di art. 1669 c.c., la decorrenza del termine annuale per la denuncia dei gravi difetti presuppone la conoscenza sicura della gravità dei difetti e della loro causa, ma tale conoscenza va accertata in concreto dal giudice di merito e non richiede necessariamente un accertamento tecnico preventivo.
- Non ogni vizio edilizio necessita di un approfondimento tecnico per essere 'scoperto': quando i difetti sono immediatamente percepibili nella loro entità e nelle loro possibili cause, il termine per la denuncia può decorrere anche prima dell'esito di una consulenza tecnica.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del momento di insorgenza della conoscenza dei vizi, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- La deduzione di fatti non accertati in sentenza, come un riconoscimento dei vizi da parte del responsabile, non può essere introdotta in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e del rispetto degli oneri di specificità del ricorso.
- La conformità della decisione finale alla proposta di definizione accelerata può comportare conseguenze sanzionatorie per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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