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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17818/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla impugnazione, da parte del lavoratore, di un verbale di conciliazione del 22.3.2010 sottoscritto con la società. La Corte d'appello ha dichiarato nullo il verbale per mancanza di effettiva assistenza sindacale e, conseguentemente, ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2000 al 2010, con inquadramento nel livello B, profilo B2 del CCNL Carta e Cartotecnici Industria, condannando la società al pagamento di differenze retributive e TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva; ha inoltre accolto in parte la domanda riconvenzionale della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 411, comma 3, c.p.c. e 2113, comma 4, c.c., sostenendo che per la validità della conciliazione rileverebbe l'effettiva assistenza sindacale e che tale assistenza vi sarebbe stata; 2) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe desunto con mero giudizio di verosimiglianza la firma di un verbale già predisposto e l'assenza del sindacalista al momento della sottoscrizione; 3) violazione degli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c., sostenendo che spettasse al lavoratore la prova contraria rispetto al verbale sindacale e al mandato; 4) violazione degli artt. 2113 c.c. e 1418 c.c. e nullità della sentenza/procedimento, per avere la Corte dichiarato la nullità senza esaminare l'alternativa annullabilità; 5) violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, contestando la condanna al pagamento di differenze retributive e TFR sulla base dell'assunto che nel 2010 l'azienda occupasse venti dipendenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, osservando che la conciliazione sindacale richiede la sottoscrizione contestuale delle parti e del rappresentante sindacale di fiducia, con effettiva assistenza del lavoratore; ha ritenuto incensurabile il giudizio di fatto della Corte territoriale sulla mancata effettiva assistenza e sulla firma del verbale in un momento e in un luogo diversi da quelli indicati; ha affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non se si contesta la valutazione delle prove; ha escluso che la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. potesse risolversi in una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha rilevato che, dichiarata la nullità della conciliazione, ogni questione sulla sola annullabilità era non decisiva; ha infine ritenuto inammissibile la doglianza sulla prescrizione per difetto di allegazione circa la stabilità del rapporto negli anni antecedenti la L. n. 92/2012. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la statuizione di nullità del verbale di conciliazione per mancanza di effettiva assistenza sindacale, nonché l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti condanne economiche e contributive disposte dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 411, comma 3, c.p.c.

    La conciliazione sindacale è valida solo se risulta da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore, con effettiva assistenza sindacale.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    La rinuncia o transazione è sottratta al regime di impugnabilità solo se conclusa nelle sedi protette e con effettiva assistenza del lavoratore; in difetto, la conciliazione non è valida come sede protetta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato, non quando si contesta la valutazione dell'esito probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva è ammissibile se il fatto noto consente di desumere quello ignoto secondo un giudizio di probabilità e sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo uso di prove non dedotte o fuori dei limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è deducibile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l'uso improprio di prove legali o l'attribuzione di piena prova a elementi liberamente valutabili.

  • art. 215 c.p.c.

    La doglianza relativa alla prova contraria rispetto a documenti prodotti non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    La forza probatoria del documento non esonera la parte dal confrontarsi con l'accertamento del giudice circa le concrete modalità di formazione e sottoscrizione dell'atto.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità della conciliazione è coerente con la violazione di una norma imperativa che impone l'effettiva assistenza sindacale.

  • art. 2948 c.c.

    La doglianza sulla prescrizione delle differenze retributive richiede di allegare e dimostrare il regime di stabilità del rapporto anche negli anni antecedenti alla L. n. 92/2012, non essendo sufficiente il solo dato relativo all'anno di cessazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è sindacabile nei limiti dell'errore di sussunzione o dell'erronea attribuzione del precetto, non per sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità del procedimento o della sentenza non può essere utilizzata per introdurre questioni prive di decisività rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è ormai limitato al mancato scrutinio di un fatto storico decisivo, non alla richiesta di riesame del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Una conciliazione in materia di lavoro può beneficiare del regime di favore previsto per le sedi protette solo se l'assistenza sindacale sia effettiva e concretamente prestata al lavoratore; la mera presenza formale di un verbale o di un mandato non basta.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il compendio probatorio o di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice sbaglia nel distribuire l'onere probatorio tra le parti, non quando si contesta l'apprezzamento, ritenuto errato, delle prove raccolte.
  • La prova per presunzioni è legittima quando il ragionamento inferenziale sia fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e conduca, secondo normalità causale e probabilità logica, al fatto ignoto.
  • Se la conciliazione è nulla per difetto di assistenza sindacale, le ulteriori questioni sull'annullabilità dell'atto diventano non decisive e non incidono sulla soluzione della controversia.
  • Per eccepire efficacemente la prescrizione dei crediti di lavoro in un assetto prima della L. n. 92/2012 occorre allegare e dimostrare che il rapporto fosse già assistito da stabilità per l'intero periodo rilevante, non essendo sufficiente il solo dato dell'occupazione nell'anno di cessazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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