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Legge

L.R. Abruzzo 8/2024

Interventi di sostegno alle citta' murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce contributi regionali ai comuni per valorizzare mura storiche, torri, castelli e ponti dell’Abruzzo, tramite recupero dell’accessibilità e percorsi culturali. Le domande sono ammesse solo da comuni con progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato; la disciplina si applica dal 2025, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Sostegno regionale alle città murate e alle fortificazioni dell’Abruzzo

Sostegno alle città murate e alle fortificazioni dell’Abruzzo

La legge regionale disciplina un intervento di valorizzazione del patrimonio storico-culturale abruzzese, con particolare riferimento alle antiche fortificazioni urbane e ai complessi architettonici ad esse collegati. L’ambito applicativo è limitato alla Regione Abruzzo e ai comuni del suo territorio.

Finalità e oggetto dell’intervento

La Regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituito dalle fortificazioni murarie dei centri urbani abruzzesi, evidenziandone la funzione identitaria per il territorio regionale. La legge mira a sostenere interventi di valorizzazione delle mura storiche, degli edifici inseriti o connessi ad esse, nonché di torri, castelli e ponti, attraverso:

  • il ripristino dell’accessibilità ai luoghi;
  • la creazione di percorsi culturali.

Ai fini della disciplina, l’insieme di tali beni è denominato “mura storiche”.

Beneficiari e requisiti per accedere ai contributi

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni che intendano realizzare interventi di valorizzazione delle mura storiche. Possono presentare domanda solo i comuni che, al momento della presentazione, abbiano già approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi, secondo la disciplina richiamata dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ogni comune può presentare una sola domanda.

Criteri di priorità nella valutazione

Nella selezione e valutazione qualitativa delle domande, la legge indica alcuni criteri di priorità:

  • approvazione del progetto definitivo alla data di presentazione della domanda;
  • orientamento prioritario del progetto al recupero delle mura storiche per l’accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;
  • strategicità dell’intervento nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse ad azioni sociali e culturali;
  • presenza di percorsi attrezzati per persone con disabilità.

Modalità attuative e ruolo della Giunta

Le modalità operative per l’attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro i limiti previsti dal bilancio di previsione. La Giunta e il Dipartimento regionale Sviluppo Economico - Turismo adottano inoltre tutti gli atti necessari per l’attuazione della legge.

Revoca del contributo e restituzione delle somme

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel decreto di concessione, il contributo è revocato e le somme già erogate devono essere restituite con gli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione fino alla restituzione.

Le somme da restituire possono essere compensate con eventuali ulteriori somme che la Regione debba erogare ai comuni inadempienti.

Copertura finanziaria e decorrenza

L’attuazione della legge decorre dall’esercizio 2025. La copertura è assicurata, a partire dal 2025, mediante un nuovo stanziamento regionale denominato “Interventi di sostegno alle città murate ed alle fortificazioni della Regione Abruzzo”, iscritto nella Missione 05, Programma 01, Titolo 2 del bilancio regionale.

La spesa ha natura continuativa e non obbligatoria ed è determinata annualmente nel rispetto degli equilibri di bilancio con la legge di bilancio. Gli interventi possono inoltre essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali coerenti con le finalità della legge. L’autorizzazione di spesa opera solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio regionale.

Decorrenza della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT; il testo indica come data di entrata in vigore il 29 febbraio 2024.

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