L.R. Abruzzo 3/2024
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 3/2024 modifica la disciplina sui contributi regionali legandoli anche, dal 31 dicembre 2024, alla mancata approvazione del PEBA da parte di comuni e province. Istituisce inoltre il registro telematico dei PEBA, impone monitoraggio, pubblicazione e relazioni periodiche, e prevede linee guida regionali entro il 31 dicembre 2024. Nessun nuovo onere finanziario.
Istituzione del registro regionale telematico dei PEBA e rafforzamento degli obblighi per l’accesso ai contributi regionali in Abruzzo
Modifiche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e PEBA
La legge regionale Abruzzo 10 gennaio 2024, n. 3 interviene sulla l.r. 11 febbraio 2008, n. 1, rafforzando il ruolo del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e introducendo strumenti regionali di monitoraggio e trasparenza. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo.
Accesso ai contributi regionali e mancata adozione del PEBA
La modifica all’art. 2 della l.r. 1/2008 incide sul criterio di accesso ai contributi regionali, prevedendo che, a decorrere dal 31 dicembre 2024, siano richiamate anche le amministrazioni comunali e provinciali che non abbiano approvato il PEBA.
In sostanza, dal termine indicato la mancata adozione del piano assume rilevanza espressa ai fini del regime dei contributi regionali collegati alla normativa sulle barriere architettoniche.
Registro regionale telematico dei PEBA
È istituito, presso l’Assessorato competente in materia di lavori pubblici e con le risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale telematico dei PEBA. Lo strumento ha la finalità di monitorare e promuovere l’adozione dei piani da parte di comuni e province, nel quadro della normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Per ciascuna amministrazione il Registro deve riportare:
- l’atto amministrativo di adozione del piano;
- il cronoprogramma degli interventi;
- la data di aggiornamento;
- l’ammontare delle risorse stanziate.
Se il piano non è stato adottato, nel Registro devono risultare anche:
- la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale;
- l’eventuale nomina del commissario ad acta.
Pubblicità, controllo dei cittadini e relazioni periodiche
La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini sull’adozione e sull’aggiornamento dei PEBA mediante la pubblicazione del Registro sul proprio sito istituzionale.
L’Assessorato competente deve inoltre trasmettere alla Commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione contenente:
- l’elenco delle amministrazioni inadempienti;
- le attività regionali svolte;
- l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.
Il primo rapporto deve essere trasmesso entro il 30 marzo 2025.
Linee guida regionali per gli enti locali
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve predisporre entro il 31 dicembre 2024 linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali che non abbiano adottato strumenti propri.
Restano fermi i vincoli di legge previsti per l’adozione dei piani dall’art. 32, commi 20-25, della legge n. 41/1986.
La legge regionale integra inoltre il concetto di barriera architettonica includendo anche le barriere sensoriali, percettive o intellettive, con riferimento alle relative forme di disabilità.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT, quindi dal 18 gennaio 2024.
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