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Legge

L.R. Abruzzo 2/2024

Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna il testo unico regionale sul commercio introducendo il riconoscimento dei negozi storici in Abruzzo, un elenco regionale, misure di sostegno e un disciplinare attuativo. Prevede requisiti, procedura comunale, revoca, obblighi di conservazione e possibili contributi e agevolazioni, da definire nei limiti delle risorse disponibili.

Valorizzazione e riconoscimento dei negozi storici abruzzesi

Valorizzazione e riconoscimento dei negozi storici abruzzesi

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul testo unico del commercio per disciplinare il riconoscimento e la valorizzazione dei negozi storici presenti sul territorio regionale. La disciplina mira a tutelare attività commerciali radicate nella storia, nella cultura e nell’identità locale, con possibili misure di sostegno e valorizzazione.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che rappresentano testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che operano in locali o aree di valore storico, artistico, architettonico e ambientale. Resta ferma la disciplina statale sui beni culturali e paesaggistici per i beni eventualmente contemplati. La Regione favorisce inoltre il coinvolgimento delle Camere di commercio.

Definizione di negozio storico e requisiti per il riconoscimento

Sono considerati negozi storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di elementi quali continuità nel tempo, tipologia dei prodotti, collocazione in strutture di pregio o in contesti urbani di particolare interesse, presenza di attrezzature storiche e coerenza dell’ambientazione con il contesto locale.

Il riconoscimento spetta al Comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti, tra cui:

  • svolgimento della medesima attività da almeno 40 anni continuativi, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, anche con diverse denominazioni, insegne, gestioni o proprietà, purché restino le caratteristiche originarie;
  • collegamento funzionale e strutturale tra locali, arredi e attività svolta;
  • accesso dei locali da area pubblica o da area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
  • presenza di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o comunque significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

Procedura di riconoscimento, documentazione e controllo

La domanda è presentata dal titolare dell’attività, anche tramite associazioni di rappresentanza, al Comune competente. Il Comune provvede entro 90 giorni dalla presentazione, anche con il supporto delle CCIAA per il reperimento di dati e documentazione storica.

La domanda deve essere corredata da:

  • relazione sintetica sul possesso dei requisiti;
  • documentazione storica dell’impresa e dell’unità locale con indicazione dell’inizio attività, dei passaggi generazionali e delle fasi di gestione;
  • planimetria dei locali e delle pertinenze;
  • documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno idonea a dimostrare il possesso dei requisiti.

Il Comune rilascia il riconoscimento e consente l’uso del relativo logo, che non costituisce marchio di qualità o certificazione. I Comuni vigilano sul mantenimento dei requisiti e il titolare deve comunicare tempestivamente ogni variazione potenzialmente idonea a determinare la revoca.

Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento viene revocato dal Comune se:

  • viene meno una delle caratteristiche sulla base delle quali è stato attribuito;
  • l’attività cessa, si trasforma oppure viene modificata la destinazione d’uso dei locali.

Elenco regionale dei negozi storici

Presso il Servizio competente del Dipartimento regionale dello Sviluppo economico e Turismo è istituito l’Elenco ricognitivo regionale dei negozi storici dell’Abruzzo. Sulla base delle comunicazioni dei Comuni, il Servizio iscrive annualmente i negozi riconosciuti e cancella quelli oggetto di revoca.

L’elenco e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione.

Misure di sostegno e agevolazioni

La Regione promuove interventi a favore dei negozi storici per:

  • favorire il passaggio generazionale e la trasmissione d’impresa;
  • sostenere l’associazionismo locale e la cultura d’impresa;
  • tutelare il patrimonio storico;
  • finanziare restauri e conservazione di immobili, insegne, attrezzature, arredi, finiture e decori originali;
  • sostenere innovazione, sviluppo e qualità dei servizi;
  • accrescere l’attrattività dei centri urbani, dei luoghi storici del commercio, delle vie storiche e degli itinerari turistico-commerciali, comprese le periferie;
  • valorizzare prodotti agroalimentari regionali.

Per tali finalità la Regione può concedere contributi anche a fondo perduto ai titolari iscritti nell’elenco, prevedere agevolazioni per il credito, individuare agevolazioni sui tributi regionali, promuovere accordi con i Comuni per riduzioni di imposte, tributi o tariffe comunali, introdurre criteri di premialità nei bandi regionali e promuovere l’inserimento dell’elenco nei circuiti turistici. Gli interventi possono essere finanziati anche con fondi europei.

Le attività che ottengono contributi o agevolazioni sono vincolate per almeno 3 anni al mantenimento della destinazione d’uso dei locali. In caso di revoca del riconoscimento, se l’attività ha beneficiato di contributi o agevolazioni, è disposta anche la revoca di quelli concessi nei 3 anni precedenti, con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Modalità attuative e disciplina di dettaglio

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un disciplinare attuativo. Il disciplinare definisce in particolare:

  • l’ulteriore specificazione dei requisiti, anche per categorie merceologiche;
  • la modulistica unitaria per le istanze ai Comuni;
  • modalità e termini di trasmissione dei provvedimenti comunali al Servizio regionale competente;
  • forme e termini della collaborazione con le CCIAA;
  • caratteristiche grafiche e tecniche del logo, con stemma regionale accanto a quello del Comune concedente, e relative modalità d’uso.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e avviene nei limiti delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT, quindi dal 18 gennaio 2024.

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