L.R. Abruzzo 7/2024
Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il riconoscimento, le modifiche, il controllo, l’estinzione e la cancellazione delle persone giuridiche private, con registro regionale e regole per fondazioni, sanzioni e sospensione per enti iscritti al RUNTS. Abroga la l.r. 13/2005. Contiene inoltre modifiche ad altre leggi regionali e varie disposizioni finanziarie limitate al 2024-2026, oltre a contributi straordinari e stanziamenti specifici.
Disciplina regionale delle persone giuridiche private e ulteriori disposizioni di bilancio e modifica normativa
Disciplina regionale delle persone giuridiche private e ulteriori disposizioni
La legge interviene principalmente sulla disciplina, per la Regione Abruzzo, delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, dettando regole su riconoscimento, modifiche statutarie, controlli, estinzione e registro regionale. Contiene inoltre varie disposizioni eterogenee di modifica normativa e di bilancio, molte delle quali riferite a esercizi finanziari determinati.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Le funzioni regionali riguardano associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato con sede legale in Abruzzo, operanti esclusivamente in materie di competenza regionale e con finalità che si esauriscono nel territorio regionale. La competenza è attribuita alla Giunta regionale tramite la struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private.
Funzioni amministrative della Regione
La struttura competente cura:
- il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale;
- l’approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- la dichiarazione di estinzione;
- la devoluzione dei beni residui in liquidazione e dei comitati;
- la cancellazione dal registro;
- la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per gli enti che si iscrivano al RUNTS o ad altri registri di settore con analoga disciplina. Per le sole fondazioni, la struttura esercita anche controllo e vigilanza sull’amministrazione, coordinamento o unificazione dell’amministrazione di più fondazioni e trasformazione. Le irregolarità che comportano sanzioni pecuniarie sono segnalate alla struttura regionale designata dalla Giunta.
Riconoscimento della personalità giuridica
Il riconoscimento avviene con iscrizione nel registro regionale ed è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, al termine del procedimento istruttorio. L’istanza, inviata via PEC, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documentazione sull’atto costitutivo, statuto, patrimonio, bilanci degli ultimi tre anni se l’ente è già operativo, attività svolta e da svolgere, cariche sociali e ulteriori elementi utili.
Sono richiesti specifici requisiti patrimoniali minimi:
- associazioni: patrimonio netto non inferiore a euro 15.000,00;
- fondazioni: patrimonio netto non inferiore a euro 30.000,00. Per enti istituiti da disposizioni speciali, l’iscrizione segue il procedimento ordinario.
Procedimento amministrativo e pareri
I procedimenti sono conclusi con decreto motivato di accoglimento o diniego. Il termine ordinario è di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa. La struttura acquisisce i pareri dei servizi regionali competenti per materia e del servizio bilancio; se non resi entro 30 giorni, si intendono favorevoli. Quando occorrano pareri di altre amministrazioni, può essere convocata la conferenza di servizi. Se risulta che mancano le condizioni per l’esercizio delle funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale dichiara l’incompetenza regionale.
Registro regionale delle persone giuridiche
È istituito presso la Regione il registro regionale delle persone giuridiche, articolato in una parte generale e una analitica. Il registro contiene dati identificativi, patrimoniali, organizzativi e gli eventi rilevanti della vita dell’ente, compresa l’eventuale sospensione, lo scioglimento, l’estinzione e la liquidazione. Il registro è pubblico, consultabile da chiunque nei limiti della normativa sulla protezione dei dati personali, ed è tenuto in forma informatica dalla struttura competente, che rilascia le relative certificazioni.
Modifiche statutarie, composizione degli organi e altre variazioni
Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto seguono lo stesso procedimento del riconoscimento. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla deliberazione, via PEC, con copia autentica della deliberazione e del nuovo testo pubblico, nonché l’indicazione delle parti modificate. Le modifiche della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica sono iscritte a seguito di comunicazione del legale rappresentante entro 30 giorni, con copia autentica del titolo e, per le cariche, con dichiarazione di accettazione. Se le modifiche fanno venire meno i requisiti per la personalità giuridica, la Regione dispone la cancellazione dal registro. Se un ente riconosciuto dalla Regione ottiene il riconoscimento statale, il legale rappresentante deve comunicarlo entro 30 giorni; segue la revoca del precedente riconoscimento regionale e la cancellazione dal registro regionale.
Trasformazione, fusione, scissione e fondazioni
Le trasformazioni, fusioni e scissioni di associazioni e fondazioni sono disciplinate dall’art. 42-bis c.c., nel rispetto anche dell’art. 28 c.c., e sono approvate con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie. La Regione può inoltre disporre il coordinamento o l’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni e la loro trasformazione, sentiti i rappresentanti e gli amministratori interessati.
Sospensione dell’iscrizione per enti del Terzo settore
Per gli enti già riconosciuti ai sensi del d.p.r. 361/2000 che si iscrivano al RUNTS, l’efficacia dell’iscrizione regionale è sospesa con decreto del Presidente della Giunta regionale per tutta la durata dell’iscrizione nel RUNTS. In tale periodo non si applicano né il d.p.r. 361/2000 né la legge regionale.
Estinzione, scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio
Le cause di estinzione sono quelle previste dall’art. 27 c.c. La dichiarazione di estinzione può essere proposta dal legale rappresentante, d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse. L’istanza deve contenere le cause, essere inviata via PEC e accompagnata da verbale in atto pubblico, relazione e documenti contabili sulla situazione economico-patrimoniale e indicazioni sulla destinazione del patrimonio residuo. Accertata la causa di estinzione, la struttura competente adotta il decreto del Presidente della Giunta regionale, comunicato all’ente e al Presidente del Tribunale. Dopo la liquidazione disposta dal Tribunale, si procede alla cancellazione dal registro. La devoluzione del patrimonio residuo è disposta dalla Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente, secondo gli artt. 31 e 32 c.c.
Controllo sulle fondazioni
Le fondazioni devono trasmettere annualmente entro il 30 giugno i bilanci preventivi e consuntivi approvati, le relative delibere, una relazione dettagliata sull’attività svolta e programmata e l’aggiornamento dello stato patrimoniale. Devono inoltre fornire entro 30 giorni ogni documentazione richiesta. La struttura regionale acquisisce il parere del servizio bilancio sugli aspetti tecnico-finanziari e gestionali; il parere si intende favorevole se non reso entro 30 giorni. In presenza di rilievi, sono assegnati termini per adeguarsi; in caso di mancato adempimento o di perduranti carenze, anche patrimoniali, si avvia la verifica delle cause di estinzione.
Regime fiscale e sanzioni
Per l’imposta di bollo si applicano le regole del d.p.r. 642/1972; restano esenti gli enti espressamente esentati da leggi speciali. In caso di violazione dei termini e delle modalità previste per modifiche e controlli sulle fondazioni, è applicabile la sanzione dell’art. 35 c.c. nella misura da euro 10,33 a euro 515,46.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tenuta dei dati è affidata alla struttura organizzativa competente.
Abrogazione, transitorio e rinvii
È abrogata la l.r. 13/2005. Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti amministrativi già avviati prima della pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; da tale data cessa l’efficacia della l.r. 13/2005 per quei procedimenti. Per quanto non disciplinato, si rinvia al codice civile e al d.p.r. 361/2000.
Ulteriori modifiche normative
La legge modifica anche altre leggi regionali, tra cui:
- la l.r. 28/2022, con sostituzione del “Tavolo tecnico” con l’“Osservatorio Permanente” e con altre correzioni sul servizio di psicologia di base;
- la l.r. 65/2023, con una modifica testuale sul Reddito di Libertà;
- la l.r. 6/2024, introducendo l’obbligo per alcune pubbliche amministrazioni regionali di utilizzare le graduatorie vigenti del Consiglio e della Giunta regionale;
- la l.r. 9/2011, con rinvio alla disciplina sulle nomine;
- la l.r. 41/2012, elevando a 250 metri la distanza minima delle case funerarie da cimiteri e crematori, con regime transitorio per strutture già autorizzate e istanze già presentate;
- la l.r. 58/2023, con ampliamento di alcuni termini e con una facoltà temporanea per i comuni beneficiari di finanziamento di scegliere la redazione del PUC entro 60 giorni;
- la l.r. 23/2018, con precisazioni sul computo dei 180 giorni di effettiva apertura;
- la l.r. 40/2023, con abrogazione dell’art. 14.
Disposizioni finanziarie e contributi straordinari
La legge contiene varie disposizioni di bilancio riferite al solo esercizio 2024 o al triennio 2024-2026, tra cui:
- risorse aggiuntive all’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza “AreaCom” per il 2024 e dal 2025;
- un contributo straordinario di euro 20.000,00 all’Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona per il restauro dei lampioni della processione del Venerdì Santo;
- incrementi di stanziamento per imposte e tasse sugli immobili regionali, per assistenza tecnica dell’intervento “Fare Centro” e per l’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES). Tali previsioni hanno efficacia limitata agli esercizi indicati e non presentano una disciplina generale stabile.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il testo vigente riportato indica efficacia dal 11/07/2024 per le modifiche successive segnalate nel consolidato.
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