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Direttiva 2005/48

Direttiva 2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari fissati per cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali, sulla base delle valutazioni scientifiche svolte nell’ambito della direttiva 91/414/CEE. Introduce nuovi valori negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE e sostituisce taluni limiti già esistenti per propiconazolo e iprodione. Molti limiti sono provvisori e diventeranno definitivi, salvo modifiche, dal 13 settembre 2009. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 24 febbraio 2006 e applicarle dal 24 febbraio 2007.

Modifica i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, aggiornando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide sulla disciplina dei residui di antiparassitari nei e sui cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Riguarda in particolare i residui di mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio, fostiazato, molinato, propiconazolo e iprodione; molte delle nuove soglie sono provvisorie e legate al limite inferiore di determinazione analitica. Sono richiamati i prodotti disciplinati dagli allegati delle direttive modificate, con specifiche esclusioni o trattamenti differenziati per talune categorie e, nei casi indicati, per prodotti con tenore di grassi diverso o per alcuni sottoprodotti di origine animale.

Direttiva 2005/48/CE della Commissione – limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari

La direttiva interviene nel quadro della disciplina comunitaria dei residui di antiparassitari, aggiornando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L’adeguamento si fonda sulle valutazioni scientifiche e tecniche effettuate nel contesto della direttiva 91/414/CEE, con l’obiettivo di assicurare la tutela del consumatore e consentire il controllo dell’osservanza delle norme sui residui nei prodotti alimentari.

Contesto e finalità

La Commissione richiama l’iscrizione di varie sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: iprodione, propiconazolo e molinato tra le sostanze attive esistenti; mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio e fostiazato tra le nuove sostanze attive. Le valutazioni disponibili sono state riesaminate e ritenute sufficienti per fissare limiti massimi di residui; per le sostanze considerate, l’esposizione dei consumatori è stata valutata senza superamento della DGA e, ove necessario, della DAR.

Ambito materiale della disciplina

La direttiva riguarda i residui di antiparassitari:

  • sui e nei cereali;
  • su e nei prodotti alimentari di origine animale;
  • su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

La logica dell’intervento è duplice: da un lato fissare o aggiornare i limiti massimi di residui a livello UE; dall’altro rafforzare il controllo sui residui derivanti da impieghi non autorizzati, prevedendo in tali casi limiti provvisori al limite inferiore di determinazione analitica.

Presupposti scientifici e criteri di fissazione dei limiti

La Commissione afferma che:

  • le valutazioni scientifiche sono state completate con relativi rapporti di riesame;
  • sono state considerate le DGA e, quando necessaria, la DAR;
  • l’esame dell’esposizione alimentare ha portato a concludere che i limiti proposti non determinano superamenti dei parametri tossicologici;
  • sono stati considerati anche gli orientamenti OMS e il parere del comitato scientifico per le piante.

Per talune sostanze, sono stati presi in considerazione i valori del Codex alimentarius già esistenti; non sono stati invece considerati i valori del Codex la cui revoca era attesa a breve.

Regola sui limiti provvisori

Per le combinazioni prodotto/antiparassitario non autorizzate, la direttiva dispone limiti provvisori fissati al limite inferiore di determinazione analitica. I valori indicati con la sigla “(p)” sono provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e, salvo modifiche, diverranno definitivi con effetto dal 13 settembre 2009. La Commissione evidenzia inoltre che gli Stati membri possono comunque fissare limiti nazionali provvisori conformemente alla direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI.

Modifiche alla direttiva 86/362/CEE: cereali

Per i cereali, la direttiva:

  • inserisce nuovi limiti per mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio, fostiazato e molinato nell’allegato II, parte A;
  • sostituisce i limiti per propiconazolo e iprodione con quelli riportati negli allegati della direttiva.

Negli allegati risultano, tra l’altro, limiti provvisori per diverse combinazioni con valore generale pari a 0,05 mg/kg o 0,02 mg/kg, a seconda della sostanza e del prodotto, con valori distinti per orzo e avena nel caso del picoxystrobin (0,2 mg/kg) e regole specifiche per il molinato.

Modifiche alla direttiva 86/363/CEE: prodotti di origine animale

Per i prodotti di origine animale, la direttiva:

  • aggiunge il picoxystrobin nell’allegato II, parte A, con valori per grassi delle carni, latte e uova;
  • sostituisce i limiti del propiconazolo nell’allegato II, parte B.

Sono previste regole tecniche per la determinazione dei residui in prodotti con diverso tenore di grassi. Per il picoxystrobin e il propiconazolo, alcuni limiti sono provvisori; per il propiconazolo, ad esempio, figurano valori distinti per fegato di ruminanti e altri prodotti di origine animale.

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE: prodotti vegetali

Per i prodotti vegetali, la direttiva inserisce nuovi limiti negli allegati per mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio, fostiazato e molinato e sostituisce i limiti di propiconazolo e iprodione.

Gli allegati coprono un ampio ventaglio di prodotti, tra cui:

  • frutta fresca, secca o non cotta e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi, congelati o secchi;
  • legumi da granella;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo.

Per alcuni prodotti, come agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi freschi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, gli allegati prevedono valori differenziati, talvolta molto specifici. Sono inoltre presenti limiti provvisori per varie voci e, per alcune categorie, il richiamo al limite inferiore di determinazione analitica.

Termine di recepimento, applicazione e obblighi formali

L’articolo 4 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 24 febbraio 2006;
  • applicarle dal 24 febbraio 2007;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza;
  • comunicare anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare, la direttiva comporta un aggiornamento dei parametri di conformità per controlli ufficiali, autocontrollo e gestione del rischio sui residui. Per avvocati e commercialisti, rileva soprattutto in relazione a:

  • adeguamento normativo nazionale;
  • verifiche su prodotti importati e commercializzati;
  • impatto contrattuale e di responsabilità lungo la filiera alimentare;
  • necessità di monitorare i limiti provvisori destinati a diventare definitivi dal 13 settembre 2009, salvo modifiche.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui nei cereali

L’articolo 1 modifica la direttiva 86/362/CEE: nell’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori MRL per mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio, fostiazato e molinato, come riportati nell’allegato I; inoltre i valori per propiconazolo e iprodione sono sostituiti con quelli dell’allegato II.

Aggiornamento dei limiti massimi di residui nei prodotti di origine animale

L’articolo 2 modifica la direttiva 86/363/CEE: nell’allegato II, parte A, è aggiunto il picoxystrobin secondo l’allegato III; nell’allegato II, parte B, i valori per propiconazolo sono sostituiti con quelli dell’allegato IV.

Aggiornamento dei limiti massimi di residui nei prodotti vegetali

L’articolo 3 modifica la direttiva 90/642/CEE: nell’allegato II sono aggiunti i valori per mesotrione, siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio, fostiazato e molinato secondo l’allegato V; i valori per propiconazolo e iprodione sono sostituiti con quelli dell’allegato VI.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 24 febbraio 2006 e applicarle dal 24 febbraio 2007. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza; il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentaresalute dei consumatoriprodotti fitosanitariresidui di pesticidi

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