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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28783/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dall'avvocata avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in sede di legittimità penale a favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice della liquidazione aveva determinato il compenso sulla base dei valori medi dei parametri forensi, riducendo poi l'importo del 50% e applicando un'ulteriore riduzione di un terzo. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo corretto il criterio di liquidazione e osservando, inoltre, che la richiesta dell'avvocato costituiva limite al potere del giudice. Con il ricorso per cassazione si denunciava, in un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 75 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che, in un procedimento penale, non poteva applicarsi la riduzione del 50% prevista per i procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, dovendo trovare applicazione la disciplina speciale dell'art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, che prevede la riduzione di un terzo. Si contestava anche il principio secondo cui la domanda di liquidazione delimita il potere del giudice di attribuire somme maggiori.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il giudice dell'opposizione aveva erroneamente applicato, a una liquidazione relativa a un processo penale, l'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, norma riferita al patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, mentre per il processo penale opera l'art. 106-bis del medesimo decreto, che prevede la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore. Accolto il motivo su questo punto, le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che consente l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"

    La Corte ha precisato che questa disposizione si applica alle liquidazioni nel patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, non ai procedimenti penali.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002

    "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

    È la norma speciale applicabile al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale; per tale ragione non può essere sostituita dalla riduzione del 50% dell'art. 130.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso quale parametro processuale, ma le relative censure sono state assorbite dall'accoglimento del primo profilo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare il limite tra domanda e potere di liquidazione del giudice; anche questa censura è stata assorbita.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato dal giudice di merito per determinare i compensi secondo i valori medi dei parametri forensi.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato la riduzione dei compensi del difensore va applicata secondo la disciplina speciale che corrisponde al tipo di procedimento: per il processo penale opera la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, non quella della metà prevista dall'art. 130 per altri riti.
  • In sede di opposizione al decreto di liquidazione, il giudice deve verificare la corretta individuazione della norma applicabile al procedimento concreto; l'applicazione di una riduzione prevista per un diverso rito integra violazione di legge.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per un errore di diritto decisivo, le ulteriori censure dirette al medesimo capo della decisione restano assorbite.
  • La domanda di liquidazione dei compensi può fungere da parametro di riferimento, ma il giudice deve comunque verificare la congruità del compenso rispetto all'attività effettivamente svolta e al valore sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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