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Ordinanza

Ordinanza n. 156/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, - della determinazione dirigenziale n. 429 del 23.12.2025, notificata il 31.12.2025, avente a oggetto: “CUP: B34J25001270003 Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali «Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti - Sostegno alle produzioni culturali delle Imprese Culturali e Creative e altre organizzazioni culturali». Determinazione Dirigenziale n. 171/2025/00347 - Procedura negoziale annuale. Soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo - triennio 2025-2027 - per il sostegno delle attività per l’anno 2025. Approvazione esiti valutazione proposte progettuali”, nella parte in cui è stato disposto che: “… il contributo regionale assegnato per la realizzazione dei progetti presentati è stato determinato d’ufficio , secondo i dati di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportato: per ciascun progetto, è stato definito un contributo base pari al minor valore tra quello richiesto ai sensi della procedura e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale trasmessa , generando così un fabbisogno complessivo di € 6.788.919,26; per ciascun progetto con richiesta di contributo maggiore della quota regionale dichiarata nell'istanza ministeriale, è stata determinata una quota aggiuntiva, in proporzione alla richiesta avanzata, avvalendosi delle risorse residuali, pari ad € 1.211,080,74, così da realizzare la completa assegnazione della dotazione finanziaria”.

Giustizia amministrativa202600225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali e di determinazione dei contributi regionali nell’ambito di una procedura negoziale per soggetti privati beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, la determinazione regionale che ha approvato gli esiti della valutazione delle proposte progettuali e quantificato i contributi assegnati. La contestazione riguarda, in particolare, il criterio con cui l’Amministrazione ha determinato d’ufficio il contributo: una quota base pari al minore tra l’importo richiesto nella procedura regionale e la quota regionale dichiarata nell’istanza ministeriale, seguita dall’eventuale attribuzione di una quota aggiuntiva proporzionale utilizzando le risorse residue. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente, né le disposizioni che essa assume violate. In camera di consiglio è stata inoltre prospettata una richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti degli altri interessati alla procedura.

La decisione

Il TAR non ha accolto né respinto nel merito il ricorso e non ha sospeso gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027. La motivazione valorizza, da un lato, la natura meramente patrimoniale del pregiudizio lamentato, ritenuto eventualmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito, e, dall’altro, il rischio che la sospensione degli atti comportasse la mancata assegnazione dei contributi a tutte le beneficiarie, determinando la paralisi dell’intero settore. Il TAR ha rinviato alla fase di merito la valutazione sull’ammissibilità e rilevanza della richiesta di notificazione per pubblici proclami. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, nell’ambito della fase cautelare, di fissare con priorità la data di discussione del ricorso nel merito quale forma di tutela delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare ha natura meramente patrimoniale ed è eventualmente risarcibile, il giudice può ritenere adeguata, anziché la sospensione dell’atto impugnato, la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La sospensione di un provvedimento di assegnazione di contributi può essere negata o sostituita dalla fissazione ravvicinata del merito quando essa rischi di impedire l’erogazione delle risorse a tutti i beneficiari e di paralizzare l’intero settore interessato.
  • La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere riservata alla fase di merito quando il giudice ritenga che la relativa ammissibilità e rilevanza non debbano essere definite nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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