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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 290/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’accredito di € 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, chiedendo l’accredito dell’importo per gli anni scolastici indicati nel ricorso e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha prodotto certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma attestante il passaggio in giudicato, depositata in copia informatica priva di asseverazione di conformità all’originale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che il certificato di passaggio in giudicato della sentenza da eseguire era stato depositato in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale. Per tale ragione ha disposto la regolarizzazione della documentazione secondo le norme tecnico-operative del processo amministrativo telematico, assegnando al ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 per l’ulteriore corso. Il Ministero non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di una misura pecuniaria coercitiva per l’eventuale mancata o tardiva esecuzione del giudicato; il TAR non si è ancora pronunciato su tale richiesta.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994

    È richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto; l’ordinanza non ne esamina ulteriormente l’applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il documento prodotto per comprovare il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire è una copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale, il giudice può assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione della documentazione secondo le norme tecnico-operative del processo amministrativo telematico, rinviando la decisione sulla domanda di esecuzione.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il ricorrente dall’onere di documentare regolarmente il titolo giudiziale del quale chiede l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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