Sentenza del 24/06/2019 n. 3927 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche; termine di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento deducendo eccezioni riferite all'atto prodromico e, in particolare, il decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo, la notifica della cartella e la prescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica. Le contestazioni non riguardavano vizi propri della cartella, ma presunti vizi o irregolarità dell'atto precedente, che risultava invece regolarmente notificato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui contestava vizi dell'atto prodromico, poiché tale atto era stato regolarmente notificato e non era stato impugnato nei termini, divenendo quindi definitivo. Inoltre, anche prescindendo dall'inammissibilità, il giudice ha escluso la prescrizione del diritto alla riscossione, rilevando che la cartella era stata notificata entro i termini di legge. La pretesa tributaria è pertanto rimasta valida.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario e consente di contestare la cartella per vizi propri. Le contestazioni riferite ad atti precedenti regolarmente notificati e non impugnati non possono essere riproposte contro la cartella.
Art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2
La norma disciplina i termini relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche; nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto rispettati i termini, escludendo la prescrizione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere tra vizi propri della cartella e contestazioni relative ad atti precedenti, come l'avviso di accertamento o l'atto prodromico.
- Se l'atto prodromico è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, diventa definitivo e le relative contestazioni non possono normalmente essere sollevate per la prima volta contro la cartella.
- La cartella può comunque essere contestata per vizi propri, tra cui l'inesistenza o irregolarità della notifica, l'assenza di motivazione, errori nel calcolo o mancanza di elementi essenziali.
- Per eccepire la prescrizione della tassa automobilistica è necessario verificare concretamente le date dell'obbligazione, dell'iscrizione a ruolo, delle notifiche e degli eventuali atti interruttivi; la sola decorrenza del tempo non è sufficiente.
- La notifica della cartella entro il termine previsto dalla legge impedisce, in linea generale, che possa essere accolta l'eccezione di prescrizione riferita al periodo precedente alla notifica.
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