Sentenza n. 8334/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 53685 del 6.9.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti; - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 67544 del 28.10.2024, nella parte in cui, ancora una volta, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti; - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, per la seconda volta rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 68792 del 31.10.2024, nella parte in cui, ancora, non risulta presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti. - della nota di prot. n. 18459 del 31.10.2024, con la quale l’USR della Campania ha rigettato l’istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale richiesta di accesso documentale del 1.10.2024, inviata a mezzo pec; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali », convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso; - per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d’esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore; - per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A022 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all’assunzione della stessa; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente, compreso, sebbene atto non autonomamente impugnabile, l’avviso prot. AOOUSPNA n. 6456 del 30 aprile 2024; nonché per l’accertamento - del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso documentale del 1.10.2024, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.n. 241/1990 e sulla quale, l’USR ha deciso di pronunciarsi negativamente, con provvedimento n. 18459 del 31.10.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\1\2025: - della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori per la classe di concorso A022, nonché del relativo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 69623 del 5.11.2024, nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 208,50 punti; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - per quanto occorrer possa, laddove interpretato in malam partem, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la rettifica della graduatoria finale di merito del 5.11.2024 senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali e relativi atti di rettifica della procedura concorsuale per la classe A022, nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso ordinario per la classe di concorso A022 in Campania, aveva conseguito 208,50 punti, ma non era stata inserita tra i vincitori. Contestava le graduatorie e le successive rettifiche sostenendo che l’amministrazione avesse collocato tra i vincitori un numero di candidati beneficiari di riserva superiore al limite del 50% dei posti disponibili, in violazione dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, delle disposizioni concorsuali, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e merito. Deduceva inoltre difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse spiegato il computo delle riserve. Con ulteriore motivo impugnava il diniego opposto dall’USR alla richiesta di accesso documentale, avente a oggetto la graduatoria degli idonei non vincitori, i verbali relativi ai criteri di applicazione delle riserve e la documentazione concernente i candidati collocati in posizione poziore. Nei motivi aggiunti impugnava anche la successiva rettifica della graduatoria e chiedeva il risarcimento in forma specifica o per equivalente. L’amministrazione sosteneva che il limite delle riserve fosse rispettato, poiché, su 548 vincitori, 329 erano stati individuati per merito, 156 in base alla riserva ex legge n. 68/1999 e 63 in base alla riserva del 30%; i candidati vincitori in base a un titolo di riserva risultavano complessivamente 219, inferiori alla metà dei posti disponibili. Precisava inoltre che il punteggio utile per l’inserimento per merito era 210,75, superiore a quello della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento delle graduatorie e degli atti connessi. Ha ritenuto rispettato il limite massimo del 50% previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, rilevando che i candidati appartenenti a categorie riservatarie, ma collocati tra i vincitori per merito, non devono essere computati nella quota di riserva quando la loro assunzione consegue al punteggio e non all’utilizzo della riserva. Tale criterio è stato ritenuto applicabile anche alla riserva prevista per il personale docente con almeno tre anni di servizio, in quanto diretta a consentire la stabilizzazione dei precari mediante posti specificamente riservati. Il Collegio ha distinto la fattispecie da precedenti relativi ad altre riserve, nei quali la lex specialis prevedeva espressamente il computo dei riservatari vincitori per merito. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva contestato specificamente i titoli o la posizione di singoli candidati e che, comunque, il punteggio utile per l’inserimento per merito era superiore a quello conseguito dalla ricorrente. È stata invece accolta la domanda relativa all’accesso documentale. Il diniego è stato annullato perché la candidata vantava un interesse qualificato e difensivo a conoscere i verbali, i criteri di applicazione delle riserve e la documentazione relativa ai candidati collocati in posizione superiore, al fine di verificare la correttezza delle operazioni concorsuali e valutare l’eventuale prosecuzione o ampliamento dell’azione giudiziaria. La pubblicazione sopravvenuta della graduatoria degli idonei non vincitori imponeva tuttavia all’amministrazione di verificare la persistenza dell’interesse all’accesso, anche con riguardo ai documenti ormai pubblici, e di svolgere il contraddittorio con gli eventuali controinteressati. L’amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare l’istanza nei limiti indicati in motivazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
eventuale limite massimo del 50% dei posti destinabili alle riserve
Il limite delle riserve va verificato con riferimento ai candidati effettivamente assunti in forza del titolo di riserva; non si computano i candidati appartenenti a categorie riservatarie che risultino vincitori per merito.
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini
La formazione delle graduatorie deve tenere conto delle riserve previste dalla legge, secondo la disciplina applicabile alla specifica procedura.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
eventuale riserva di posti per il personale docente con tre anni di anzianità di servizio
La riserva è finalizzata a offrire ai docenti precari una possibilità di stabilizzazione mediante concorso su posti specificamente destinati.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
eventuale disciplina delle quote di riserva nella procedura concorsuale
Recepisce nella procedura concorsuale la riserva prevista dalla normativa primaria per determinate categorie di docenti.
art. 3 d.d. n. 2575/2023
posti da destinare alle riserve
La lex specialis individua la consistenza numerica e la tipologia dei posti destinati alle riserve per ciascuna classe di concorso.
art. 9 d.d. n. 2575/2023
La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale
La graduatoria deve applicare le quote di riserva previste dal decreto ministeriale, secondo la loro specifica disciplina.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma non ritenuto violato quanto alle graduatorie.
art. 6 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di istruttoria, ma non ritenuto violato quanto alle graduatorie.
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
Riconoscono il diritto di accesso documentale del candidato titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, anche a fini difensivi.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
L’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici prevale, nei limiti indicati dalla legge, sulle esigenze di riservatezza; l’amministrazione deve comunque verificare la persistenza dell’interesse e tutelare i controinteressati.
d.P.R. n. 184/2006
Impone il contraddittorio procedimentale con i controinteressati nell’ambito della domanda di accesso documentale.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45
Ha determinato la pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori, imponendo di verificare se residui l’interesse all’accesso a tale documento.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Rilevante per la valutazione dell’inerzia processuale dell’amministrazione nella fase cautelare.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Individuato dal giudice quale rito applicabile alla procedura concorsuale PNRR.
art. 97 Cost.
Il principio del pubblico concorso consente deroghe e riserve non irragionevoli, funzionali anche alla stabilizzazione di situazioni di precariato; nel caso concreto non è stato ritenuto violato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il limite massimo complessivo previsto per le quote di riserva deve essere calcolato considerando i posti effettivamente assegnati in applicazione della riserva; non devono essere computati, ai fini della saturazione della quota, i candidati appartenenti a categorie riservatarie che risultino vincitori per il punteggio di merito.
- La riserva di posti prevista per il personale precario docente con una determinata anzianità di servizio è diretta non solo a garantire la presenza nell’amministrazione di soggetti aventi una certa caratteristica, ma anche a consentire a tali soggetti di accedere al ruolo mediante i posti loro specificamente destinati; il computo dei vincitori per merito nella quota riservata ridurrebbe indebitamente la consistenza della riserva.
- Il criterio secondo cui i candidati riservatari vincitori per merito non si computano nella quota di riserva può essere disatteso quando la specifica normativa o la lex specialis prevedano espressamente un diverso criterio di computo.
- Il candidato a una procedura concorsuale vanta un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai verbali, ai criteri di applicazione delle riserve e alla documentazione relativa ai candidati collocati in posizione superiore, quando tali atti siano necessari per verificare la correttezza della graduatoria e per esercitare il diritto di difesa.
- La sopravvenuta pubblicazione di un documento richiesto in accesso non determina automaticamente l’infondatezza della domanda: l’amministrazione deve verificare la persistenza dell’interesse ostensivo con riguardo agli ulteriori documenti e rinnovare la decisione mediante contraddittorio con gli eventuali controinteressati.
- L’utilizzo di procedure automatizzate o algoritmi nell’elaborazione delle graduatorie non consente all’amministrazione di opporre difficoltà conoscitive: l’attività algoritmica resta soggetta ai principi di trasparenza, comprensibilità, conoscibilità, non discriminazione e riserva di umanità.
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